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Sentenza

Sentenza n. 12416/2026 - Roma, Sezione 5Q

Giustizia amministrativa202303718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in Italia dal 2005, giunto per ricongiungimento familiare, con percorso scolastico e lavorativo svolto in Italia, occupazione stabile, regolare vita familiare e autonomia economica, ha impugnato il diniego ministeriale fondato su cinque segnalazioni di notizie di reato, registrate tra il 2012 e il 2017, relative a rifiuto di accertamenti alla guida, tentato furto, molestie e minacce. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 e l’eccesso di potere, sostenendo che le segnalazioni, prive di esiti processuali definitivi, risalenti e non ostative in sé alla concessione, sarebbero state utilizzate come automatico indice di pericolosità senza una valutazione complessiva della personalità, dell’integrazione e delle condizioni lavorative, economiche e familiari. Ha inoltre denunciato difetto di motivazione, illogicità e sproporzione del giudizio ministeriale. Infine, ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, assumendo che il preavviso di diniego fosse stato inserito soltanto nell’area riservata del portale istituzionale, senza notificazione o specifico avviso, con lesione del contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la comunicazione del preavviso di diniego mediante la piattaforma informatica CIVESS, poiché la domanda di cittadinanza deve essere presentata telematicamente e la disciplina amministrativa prevede l’utilizzo del canale informatico esclusivo per le comunicazioni relative al procedimento. Tale modalità è stata giudicata idonea a garantire la partecipazione, anche in considerazione dell’onere collaborativo del richiedente, previamente informato delle modalità operative della procedura. Nel merito, il giudice ha qualificato la concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione, connotato da ampia discrezionalità, rispetto al quale lo straniero non vanta un diritto soggettivo. L’Amministrazione deve valutare globalmente l’inserimento sociale del richiedente, considerando residenza, condizioni lavorative, economiche e familiari e irreprensibilità della condotta, anche oltre i soli fatti penalmente accertati. Il sindacato giudiziale resta limitato alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il Ministero non ha equiparato automaticamente le segnalazioni a condanne definitive, ma ha valorizzato la loro pluralità, eterogeneità e reiterazione nell’arco di sei anni, ritenendole indicative di un profilo comportamentale incompatibile con l’affidabilità civile richiesta. Il TAR ha ritenuto che, nell’ambito della discrezionalità ministeriale, possano essere considerate anche notizie di reato prive di condanna definitiva e che l’assenza di ulteriori segnalazioni nel quinquennio successivo non neutralizzi retroattivamente il quadro pregresso. Ha inoltre rilevato che i certificati dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente avevano portata soltanto locale, riferita alla Procura di Busto Arsizio, e non consentivano di escludere procedimenti pendenti presso altre Procure territorialmente competenti. La motivazione del diniego è stata giudicata analitica, sufficiente e non manifestamente illogica; non era necessario confutare puntualmente ogni elemento favorevole allegato dal richiedente né motivare il diniego secondo i canoni propri di un provvedimento sanzionatorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza legale almeno decennale costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce allo straniero un diritto soggettivo; l’Amministrazione deve valutare globalmente l’inserimento sociale e l’affidabilità civile del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego può essere comunicato attraverso la piattaforma informatica istituzionale prevista per la gestione telematica del procedimento di cittadinanza, purché tale modalità consenta effettivamente al richiedente di venirne a conoscenza e di partecipare.

  • art. 3-bis d.lgs. 82/2005

    La digitalizzazione dell’azione amministrativa costituisce base normativa per l’utilizzo di strumenti informatici nella gestione e nelle comunicazioni procedimentali.

  • art. 33, comma 2-bis, d.l. 63/2013, convertito in l. 98/2013

    entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici

    La norma legittima l’acquisizione e la trasmissione telematica di dati e documenti nei procedimenti di cittadinanza e sostiene l’utilizzo esclusivo della piattaforma informatica per le comunicazioni procedimentali.

  • art. 24 Cost.

    La censura di violazione del diritto di difesa è stata ritenuta infondata poiché la comunicazione tramite piattaforma è stata giudicata idonea a garantire la partecipazione procedimentale.

  • art. 97 Cost.

    La modalità telematica di comunicazione è stata ritenuta compatibile con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce un atto di alta amministrazione, espressione di potere ampiamente discrezionale: il richiedente non vanta un diritto soggettivo alla concessione, ma una posizione di interesse legittimo.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione deve formulare una valutazione complessiva dell’inserimento sociale e dell’affidabilità civile del richiedente, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e la condotta complessiva, anche con riguardo a comportamenti non sfociati in condanne penali definitive.
  • La pluralità, reiterazione ed eterogeneità delle notizie di reato può essere valorizzata nel giudizio discrezionale di affidabilità richiesto per la concessione della cittadinanza, senza che sia necessaria una condanna penale irrevocabile, purché l’Amministrazione non operi un automatismo e motivi concretamente la rilevanza degli elementi acquisiti.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa nel nucleo discrezionale della decisione.
  • Nel procedimento telematico di cittadinanza, la comunicazione del preavviso di diniego mediante la piattaforma informatica istituzionale è idonea a soddisfare l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 quando il richiedente è stato informato delle modalità operative e può accedere al sistema con le proprie credenziali.
  • Il certificato dei carichi pendenti rilasciato da una singola Procura della Repubblica ha portata territoriale e non dimostra l’assenza di procedimenti pendenti presso le altre Procure competenti; chi intende contestare il quadro istruttorio deve fornire una copertura probatoria riferita alle diverse autorità giudiziarie territorialmente competenti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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