Cassazione Penale, Sentenza n. 13558/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Roma (27/10/2023), lamentando travisamento della prova e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato. In particolare ha contestato l'attendibilità delle dichiarazioni liberatorie rese dal padre dell'imputato (tardive e prive di riscontri documentali, con ammissione di lavori "in nero"), nonché la mancata adozione da parte della Corte territoriale dei poteri istruttori ex art. 603 c.p.p. per verificare l'esistenza dell'officina indicata; ha altresì sottolineato una presunta incongruenza tra il principio secondo cui la mancata indicazione delle modalità di acquisizione del bene ricettato può dimostrare il dolo e la conclusione che l'imputato fosse ignorante della provenienza illecita dei ricambi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha respinto le doglianze. Ha ritenuto che il motivo costituisse in realtà una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte d'Appello non fosse manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte ha ritenuto plausibile la ricostruzione basata sulle dichiarazioni del padre, ancorata all'elemento documentale dell'assenza dall'Italia dell'imputato per un congruo periodo, e ha ritenuto che l'eventuale identificazione dell'officina non avrebbe fornito elementi decisivi sull'identità dell'acquirente. Ha inoltre affermato che la presenza di ricambi non originali non comporta automaticamente la certezza della provenienza furtiva e che l'esistenza di dubbi ragionevoli ostava alla condanna.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per imporre accertamenti istruttori sulla officina indicata; la Corte ha ritenuto che l'applicazione del potere istruttorio non fosse obbligatoria perché l'indagine richiesta non sarebbe stata assolutamente necessaria ai fini decisori, cioè non avrebbe fornito elementi dirimenti sull'identità dell'acquirente
art. 648 cod. pen.
Richiamato nel corso della discussione in relazione al reato di ricettazione e al principio per cui la mancata indicazione delle modalità di acquisizione del bene può far emergere il dolo; la Corte ha però ritenuto che tale presunzione non fosse automatica e che, alla luce delle circostanze (assenza comprovata dell'imputato dall'Italia e plausibilità delle dichiarazioni liberatorie), non fosse possibile escludere il dubbio ragionevole
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che siano, in sostanza, una rivalutazione del merito probatorio: la censura che si risolve in un diverso apprezzamento delle prove è generalmente inammissibile
- Dichiarazioni tardive o lacunose non sono automaticamente inattendibili se risultano corroborate da elementi oggettivi (es. documentazione che attesta l'assenza dell'imputato dal territorio nazionale)
- La presenza di ricambi non originali o l'assenza di documentazione fiscale non comportano di per sé la prova della provenienza illecita; può esistere una spiegazione alternativa di carattere economico che rende plausibile l'assenza di conoscenza del fatto illecito
- I poteri istruttori ex art. 603 c.p.p. devono essere attivati quando l'accertamento richiesto sia effettivamente necessario e potenzialmente decisivo per la decisione; la mera possibilità che un accertamento aggiuntivo produca informazioni non è sufficiente a imporne l'uso
- In presenza di ricostruzioni alternative plausibili e di dubbi ragionevoli sulla colpevolezza, opera il principio "in dubio pro reo" e l'annullamento della pronuncia di merito non è giustificato
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