Sentenza del 11/07/2022 n. 5292 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA per l'anno 2015 con cui l'Agenzia delle Entrate qualificava come operazioni soggettivamente inesistenti i rapporti e le fatture intercorsi tra la ditta individuale XXX e cinque fornitori (ritenuti 'cartiere' o 'missing trader'), contestando un'indebita detrazione IVA per Euro 58.564 su un imponibile complessivo di circa Euro 266.198. Il ricorrente deduceva difetto di motivazione, violazione dell'onere della prova e assenza di elementi che dimostrassero la sua consapevolezza nel partecipare alla frode, attestando che gli acquisti erano effettuati online in piccoli quantitativi, consegnati a domicilio, a prezzi di mercato, con documentazione fiscale e pagamenti tracciati; chiedeva che fosse valutata la sua buona fede/irresponsabilità colpevole.
La decisione
La Commissione tributaria d'appello ha accolto l'appello del contribuente riformando la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l'atto di accertamento era carente nella prova, poiché l'Agenzia non aveva indicato elementi, neppure indiziari, idonei a dimostrare la consapevolezza o la colpevole inconsapevolezza del contribuente circa la partecipazione alla frode. Pur essendo provata la fittizietà delle quattro/quasi cinque società fornitrici, l'Ufficio non aveva dimostrato collegamenti o indizi specifici a carico del contribuente; viceversa il contribuente aveva fornito elementi di prova (modeste quantità, prezzi di mercato, pluralità di fornitori, consegne a domicilio, verifiche formali) che giustificavano la sua buona fede. Per tali ragioni l'appello è stato accolto e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 218/1997, art. 5-ter, comma 3
La norma è richiamata in relazione all'obbligo dell'Amministrazione di motivare l'avviso di accertamento anche rispetto alle deduzioni emerse nel contraddittorio preventivo; il contribuente censurava la mancata motivazione specifica su quanto prodotto in contraddittorio e il giudice ha ritenuto che la motivazione dell'atto non avesse dato elementi circa la consapevolezza del contribuente.
c.p.c., art. 115
Richiamato quale principio per cui il giudice deve fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non specificamente contestati: la CTR ha valorizzato gli elementi forniti dal contribuente non contestati dall'Amministrazione.
l. 546/1992, art. 36, comma 2, n.4
Citata in relazione al vizio di motivazione della sentenza di primo grado; comunque la CTR ha ritenuto la riforma per carenza probatoria dell'Ufficio.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra operazioni oggettivamente inesistenti (merce/non servizio non forniti) e soggettivamente inesistenti (fornitore fittizio): l'effetto pratico e l'onere probatorio sono diversi.
- Se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, oltre a dimostrare la fittizietà dei fornitori, deve indicare elementi (anche indiziari) che colleghino il destinatario della fattura alla consapevolezza della frode; non basta provare solo che il fornitore è una 'cartiera'.
- Una volta che l'Ufficio produce indizi gravi, precisi e concordanti sulla frode, l'onere probatorio può spostarsi sul contribuente il quale deve fornire prova liberatoria della sua buona fede; tuttavia l'Ufficio deve comunque allegare elementi che rendano probabile la consapevolezza del destinatario.
- Nel commercio online la sola mancanza di sede fisica del fornitore o l'uso di contatti telematici non sono di per sé dispositivi della consapevolezza del compratore: acquisti in piccoli lotti, prezzi di mercato, consegne a domicilio e pluralità di fornitori sono elementi che possono giustificare la buona fede del compratore.
- Per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe conservare e produrre: fatture e pagamenti tracciati, documenti di trasporto, corrispondenza con i fornitori, verifiche formali (visure, iscrizione al Registro Imprese, referenze), prove della regolarità dei prezzi e delle quantità e ogni elemento che dimostri la routine commerciale (es. ordini ricevuti, vendite corrispondenti).
- Nel controllo dei fornitori è prudente effettuare almeno verifiche di base (visura camerale, recapiti, recensioni/feedback, modalità di consegna e pagamento); assenza di queste verifiche può essere valutata negativamente dai giudici se sussistono altri indizi di frode.
- La strategia probatoria: l'Amministrazione deve indicare gli elementi che collegano il contribuente alla frode; il contribuente deve dimostrare la normale diligenza e la mancanza di elementi oggettivi che avrebbero dovuto metterlo in guardia.
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