Cassazione Penale, Sentenza n. 04197/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello di Reggio Calabria con cinque motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità penale (contestavano la mancata prova della consapevolezza e del ruolo di Antonio e l'assenza di dimostrazione della manomissione o dell'utilizzo); 2) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio (contestavano l'equivalenza delle attenuanti con le aggravanti e l'aumento della pena base senza adeguata spiegazione ai sensi dell'art. 133 c.p.); 3) ingiustificato diniego della sospensione condizionale della pena per effetto dei precedenti penali (chiedevano valutazione favorevole delle circostanze personali e della scarsa propensione a delinquere); 4) mancato accoglimento della richiesta di pena sostitutiva (lamentavano l'inammissibilità ritenuta dalla Corte per assenza di procura speciale e per presunto vizio procedurale nell'acquisizione del consenso dell'imputato); 5) declaratoria di prescrizione del reato dopo la sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel loro complesso. Ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palmi e dalla Corte d'appello di Reggio Calabria per i reati contestati (illecita sottrazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo) infliggendo a ciascun imputato la pena di 9 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti. La Corte ha ritenuto provata la responsabilità dei ricorrenti sulla base delle risultanze di istruttoria (allaccio abusivo accertato da personale ENEL, impianti funzionanti al momento del controllo, utilizzo continuativo dell'energia sottratta e comportamento dei ricorrenti). Ha respinto i profili relativi al trattamento sanzionatorio (ritenuto adeguatamente motivato secondo l'art. 133 c.p.), al mancato riconoscimento della sospensione condizionale (pregressi precedenti ostativi), alla richiesta di pena sostitutiva (inammissibile se proposta dal difensore privo di procura speciale; il consenso è atto personalissimo), e alla prescrizione (termine di prescrizione non ancora decorso considerata la recidiva che aumenta il massimo edittale). I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 e 7-bis
Norme sostanziali relative alla concorso di persone nel reato (art.110), al furto (art.624) e alle aggravanti/violenza sulle cose (art.625 nn.2 e 7 e 7-bis). La Corte ha ritenuto che l'utilizzo continuativo dell'energia elettrica indebitamente sottratta integri la responsabilità anche quando non sia individuato l'autore materiale della manomissione.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha affermato che il giudice di merito deve considerare gli elementi indicati da art.133 c.p.; la motivazione è adeguata se mostra di aver ponderato tali elementi e solo quando la pena è molto superiore alla misura media è richiesta spiegazione particolarmente dettagliata.
Codice penale, art. 99 comma 2
Disciplina della recidiva e aumento della pena massima: la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva ai ricorrenti, con conseguente aumento del massimo edittale e allungamento del termine di prescrizione.
Codice penale, art. 163 e art. 164 comma 4
Riferimenti alle soglie e ai limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha valutato i precedenti penali e i limiti previsti per la concessione del beneficio.
D.lgs. n. 150/2022, art. 95
"il novum introdotto dalla 'riforma Cartabia' in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della relativa disciplina normativa innovativa che si trovino in primo grado e in appello"
La riforma sulle pene sostitutive si applica anche ai processi pendenti; ciò rende applicabili i percorsi procedurali nuovi (es. art.545-bis c.p.p.) ai processi in corso.
Codice di procedura penale, art. 545-bis
"quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive... ne dà avviso alle parti"
Prevede il procedimento per l'eventuale applicazione di pene sostitutive immediatamente dopo la lettura del dispositivo; applicabile ai processi pendenti secondo la riforma.
Legge n. 689/1981, art. 58 (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 e correttivi)
"il giudice... se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive... quando risultano più idonee alla rieducazione... La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute"
Stabilisce i presupposti e i limiti per l'applicazione delle pene sostitutive; richiede valutazione di idoneità alla rieducazione e affidabilità dell'adempimento delle prescrizioni.
Codice di procedura penale, art. 589-bis
Norma richiamata in tema di termini e modalità per l'acquisizione del consenso dell'imputato a procedure alternative: la Corte ha ritenuto che il consenso debba essere espresso nei termini e modi previsti, non potendo sostituire l'atto personale dell'imputato senza procura speciale.
Massime di principio
- In caso di furto di energia elettrica l'utilizzo continuativo dell'energia indebitamente sottratta può fondare la responsabilità penale anche se non è individuato l'autore materiale della manomissione.
- La Cassazione non riesamina i fatti della causa: la riconsiderazione delle risultanze processuali è preclusa e il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione, non a una diversa valutazione probatoria.
- Per la determinazione della pena il giudice di merito ha ampia discrezionalità; è sufficiente che risulti che abbia valutato i criteri di cui all'art.133 c.p.; una motivazione più articolata è richiesta solo se la pena è molto superiore alla misura media edittale.
- Le richieste di applicazione di sanzioni sostitutive sono atti personalissimi dell'imputato: il difensore può formularle solo se munito di procura speciale o in presenza dell'imputato; in mancanza il tribunale può dichiararle inammissibili.
- Problemi procedurali non rilevati in appello (es. mancata esamina formale di un motivo) non determinano necessariamente la riforma se, all'esame, la censura non avrebbe potuto produrre un effetto favorevole.
- Per il calcolo della prescrizione occorre considerare eventuali aumenti del massimo edittale (es. recidiva): un allungamento del termine di prescrizione può rendere infondata la doglianza per prescrizione avanzata in cassazione.
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