Sentenza del 10/07/2018 n. 3130 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - Sisma del 1990 - Termine di istanza di rimborso - Decorrenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso può essere accolta soltanto se il contribuente rientra nell'ambito soggettivo e temporale dell'agevolazione, ha versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento e ha presentato l'istanza entro il termine biennale decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso delle imposte versate in eccedenza rispetto alla misura agevolata prevista per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. L'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 è interpretato come norma di interpretazione autentica dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Il rimborso è subordinato alla presentazione dell'istanza entro due anni decorrenti dall'entrata in vigore della legge n. 31 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007.
Norme richiamate
Art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002
Prevede il versamento delle imposte in misura pari al 10 per cento per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
La disposizione riconosce un'agevolazione fiscale ai contribuenti delle province interessate dal sisma; le somme versate oltre il limite agevolato possono costituire oggetto di rimborso.
Art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014
Costituisce norma di interpretazione autentica.
La norma chiarisce retroattivamente la portata dell'agevolazione e conferma il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza, subordinandolo alla presentazione tempestiva dell'istanza.
Legge n. 31 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007
La sua entrata in vigore costituisce il dies a quo per il termine biennale entro il quale doveva essere presentata l'istanza di rimborso.
Massime di principio
- Quando una norma successiva è qualificata come interpretazione autentica, essa chiarisce il significato originario della disciplina e può applicarsi anche a situazioni pregresse.
- Il diritto al rimborso di tributi indebitamente versati non è sufficiente da solo: occorre rispettare il termine decadenziale previsto per la presentazione dell'istanza.
- In presenza di agevolazioni fiscali legate a eventi calamitosi, il contribuente deve verificare sia i requisiti soggettivi e territoriali sia l'importo effettivamente versato rispetto alla misura agevolata.
- Il termine per chiedere il rimborso può decorrere da una specifica legge di conversione o da un atto normativo individuato dalla disciplina, e non necessariamente dal singolo versamento o dalla dichiarazione fiscale.
- La tardività dell'istanza rende normalmente irrilevante la fondatezza sostanziale della pretesa restitutoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 146 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 211 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1345 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 lug 2018Sentenza del 10/07/2018 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →