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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3242

Regolamento (UE) 2024/3242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali

Normativa europea32024R3242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una misura eccezionale e temporanea per fronteggiare gli effetti delle calamità naturali verificatesi dal 1o gennaio 2024, finanziata dal FEASR e destinata a garantire la continuità delle attività di agricoltori, silvicoltori e PMI del settore agroforestale. Al tempo stesso consente una maggiore flessibilità di bilancio, in particolare sulla quota FEASR destinata ad alcune misure di sviluppo rurale e sul finanziamento del ripristino del potenziale produttivo agricolo. La disciplina è costruita come modifica del regolamento (UE) 2020/2220 e opera nel quadro transitorio della programmazione 2014-2020 prorogata.

Modifica il regolamento (UE) 2020/2220 introducendo una misura temporanea ed eccezionale del FEASR per sostenere agricoltori, silvicoltori e PMI colpiti da calamità naturali e ampliando la flessibilità di bilancio per il ripristino del potenziale produttivo agricolo.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nel quadro transitorio del periodo di programmazione 2014-2020 prorogato dal regolamento (UE) 2020/2220, con attuazione fino al 31 dicembre 2025. Riguarda le calamità naturali verificatesi a partire dal 1o gennaio 2024 e i beneficiari colpiti in modo significativo: agricoltori, silvicoltori pubblici e privati (con esclusione delle foreste di proprietà dello Stato gestite dallo Stato), PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli o del cotone, e PMI attive nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti forestali. Restano fuori i beneficiari non colpiti almeno per il 30 % della produzione o del potenziale produttivo interessato; per alcune disposizioni è esclusa anche l’applicazione a operazioni non riconducibili alla risposta a tali calamità.

Modifica del regolamento (UE) 2020/2220 per il sostegno FEASR in caso di calamità naturali

Il regolamento interviene in via urgente sul regime transitorio del FEASR per rispondere agli effetti devastanti delle calamità naturali verificatesi a partire dal 1o gennaio 2024 in varie regioni dell’Unione. Nei considerando, il legislatore sottolinea la perdita di potenziale produttivo agricolo e forestale, le conseguenti tensioni di liquidità per agricoltori, silvicoltori e PMI rurali e la necessità di un sostegno rapido, mirato e temporaneo, con maggiore flessibilità di bilancio rispetto alle regole ordinarie.

Ambito di applicazione

La disciplina opera nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR nel quadro della programmazione 2014-2020 prorogata dal regolamento (UE) 2020/2220, con attuazione fino al 31 dicembre 2025. Essa riguarda esclusivamente calamità naturali verificatesi dal 1o gennaio 2024 e i beneficiari che abbiano subito una distruzione almeno pari al 30 % della produzione o del potenziale produttivo interessato, con riconoscimento formale da parte dell’autorità pubblica competente dello Stato membro. I destinatari sono agricoltori, silvicoltori pubblici e privati con le esclusioni previste, nonché PMI del comparto agricolo e forestale; il sostegno deve essere concentrato sui soggetti maggiormente colpiti.

Flessibilità di bilancio e riallocazione delle risorse

Per consentire il finanziamento della nuova misura senza compromettere gli altri obiettivi della politica di sviluppo rurale, gli Stati membri possono ridurre la quota complessiva di contributo FEASR riservata ad alcune misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013. La riduzione massima è pari a 15 punti percentuali e non può scendere sotto la soglia minima fissata da tale articolo; la stessa logica si applica anche alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2. La logica della modifica è quella di assicurare una riallocazione mirata verso gli interventi emergenziali e verso il ripristino del potenziale produttivo agricolo.

Ammissibilità di operazioni già concluse

Una rilevante deroga riguarda la possibilità di finanziare operazioni già materialmente completate o integralmente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, in deroga all’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale possibilità vale solo se le operazioni sono realizzate tramite la nuova misura o tramite il ripristino del potenziale produttivo agricolo e forestale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, e solo se rispondono a una calamità naturale verificatasi dal 1o gennaio 2024.

La nuova misura: sostegno temporaneo eccezionale

L’articolo 6 bis istituisce un aiuto di emergenza, una tantum e forfettario, destinato a garantire la continuità delle attività economiche di agricoltori, silvicoltori e PMI particolarmente colpiti. Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale della calamità naturale e alla prova di una distruzione di almeno il 30 % della produzione o del potenziale produttivo; la previsione ricomprende anche i casi in cui il danno derivi da misure fitosanitarie adottate ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un’infestazione parassitaria.

Beneficiari, importi e tempi

Sono ammessi agricoltori; silvicoltori privati e pubblici e altri enti e consorzi, con esclusione delle foreste statali gestite dallo Stato; PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli dell’allegato I TFUE o del cotone, esclusi i prodotti della pesca; e PMI attive nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti forestali. Gli Stati membri definiscono le condizioni di ammissibilità sulla base delle prove disponibili e possono differenziare gli importi per categorie, purché con criteri oggettivi e non discriminatori. Il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, su domanda approvata entro il 30 giugno 2025, con un massimale di 42 000 EUR per beneficiario.

Finanziamento FEASR e limiti di programmazione

Il sostegno è finanziato dal FEASR come misura di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1305/2013, con cofinanziamento massimo del 100 %. Tuttavia, il contributo FEASR per questa misura non può superare il 10 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022. Gli Stati membri devono inoltre tener conto di altri sostegni pubblici o privati ricevuti per lo stesso evento, in coerenza con il principio di sana gestione finanziaria.

Forza maggiore, attuazione e governance

Per facilitare la gestione amministrativa, quando una calamità naturale grave colpisce seriamente una zona ben delimitata, lo Stato membro può considerare l’intera area seriamente colpita ai fini del riconoscimento della forza maggiore. La Commissione riceve specifici poteri di esecuzione per disciplinare l’attuazione della misura nei programmi di sviluppo rurale, inclusi monitoraggio, valutazione, presentazione dei programmi, relazioni annuali, controlli e sanzioni; tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011, con assistenza del comitato per lo sviluppo rurale o del comitato dei fondi agricoli a seconda della materia trattata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Flessibilità di bilancio sulla soglia di non regressione

All’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 gli Stati membri possono ridurre la quota complessiva di contributo FEASR riservata alle misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando riassegnano e spendono fondi per la nuova misura di cui all’articolo 6 bis e per il ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b). La riduzione non può eccedere gli importi riassegnati e non può superare 15 punti percentuali; resta fermo il minimo previsto dall’articolo 59, paragrafo 6. La medesima riduzione può applicarsi anche alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ammissibilità di operazioni già concluse

All’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/2220 è inserita una deroga all’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013: l’autorità di gestione può selezionare per il sostegno operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima della presentazione della domanda, purché siano attuate tramite la nuova misura dell’articolo 6 bis o tramite l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o l’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e rispondano a una calamità naturale verificatasi dal 1o gennaio 2024.

Nuovo sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori, silvicoltori e PMI

L’articolo 6 bis istituisce un aiuto di emergenza per garantire la continuità delle attività economiche dei beneficiari particolarmente colpiti. Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell’autorità pubblica competente dello Stato membro, della calamità naturale dal 1o gennaio 2024 e della distruzione di almeno il 30 % della produzione o del potenziale produttivo, anche quando tale distruzione derivi da misure adottate ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un’infestazione parassitaria.

Beneficiari ammissibili e criteri di selezione

Possono ricevere l’aiuto gli agricoltori; i silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico e loro consorzi, escluse le foreste di proprietà dello Stato gestite dallo Stato; le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo di prodotti agricoli dell’allegato I TFUE o del cotone, esclusi i prodotti della pesca; e le PMI attive nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti forestali. Gli Stati membri devono indirizzare il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti, definendo le condizioni di ammissibilità sulla base delle prove disponibili.

Forma, termini e importi dell’aiuto

Il sostegno è concesso in forma di somma forfettaria, da versare entro il 31 dicembre 2025, sulla base di domande approvate dall’autorità competente entro il 30 giugno 2025. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari secondo criteri oggettivi e non discriminatori. L’importo massimo è pari a 42 000 EUR per beneficiario.

Coordinamento con altri sostegni e sana gestione finanziaria

Nel concedere il sostegno, gli Stati membri devono tenere conto di altri strumenti di sostegno nazionali, dell’Unione o di regimi privati destinati a rispondere all’impatto delle calamità naturali, al fine di garantire una sana gestione finanziaria ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, indirizzando comunque l’aiuto verso i beneficiari più colpiti.

Finanziamento FEASR della nuova misura

L’articolo 6 ter stabilisce che il sostegno temporaneo eccezionale è finanziato dal FEASR come misura ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il contributo massimo del FEASR è fissato al 100 % e il sostegno FEASR per la misura non può superare il 10 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per il periodo 2021-2022.

Forza maggiore in caso di calamità naturali gravi

L’articolo 6 quater consente, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, che quando una calamità naturale grave colpisce seriamente una zona ben determinata lo Stato membro possa considerare l’intera zona come seriamente colpita ai fini del riconoscimento della forza maggiore.

Poteri di esecuzione della Commissione

L’articolo 6 quinquies attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le norme necessarie all’attuazione della misura di cui all’articolo 6 bis nei programmi di sviluppo rurale, con riferimento a monitoraggio e valutazione della politica di sviluppo rurale, presentazione dei programmi, relazioni annuali di attuazione, controlli e sanzioni. Gli atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

Comitati competenti

L’articolo 6 sexies prevede che, per le competenze di esecuzione relative a monitoraggio, valutazione, presentazione dei programmi e relazioni annuali, la Commissione sia assistita dal comitato per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 84 del regolamento (UE) n. 1305/2013; per controlli e sanzioni, dal comitato dei fondi agricoli di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesviluppo ruralepolitica agricola comuneaiuti al settore agricologestione delle calamità naturalifondi strutturali e FEASR

Testo integrale

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