Circolare numero 57 del 18-04-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni amministrative e operative per l'applicazione dell'elevazione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese: dal 30% al 60% della retribuzione (all'80% per il solo 2024). La misura si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31/12/2023, con indicazioni su platea destinatari, decorrenza, presentazione domanda, codifiche UniEmens, gestione per iscritti alla Gestione pubblica, aspetti fiscali e rilevazioni contabili.
Istruzioni operative per l'elevazione dell'indennità di congedo parentale al 60% (80% per il 2024) per un ulteriore mese - legge di Bilancio 2024 (art. 1, c.179, L. 213/2023)
Punti principali
Platea dei destinatari
La novità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti; restano escluse altre categorie (autonomi, iscritti alla Gestione separata, casse professionali). Se un genitore è dipendente e l'altro no, l'ulteriore mese indennizzato spetta solo al genitore dipendente.
Elevazione dell'indennità e ambito di fruizione
Non è aggiunto un mese ulteriore complessivo, ma l'indennità per un mese dei tre non trasferibili per ciascun genitore è elevata dal 30% al 60% (80% per il 2024). Fruibile entro i 6 anni di vita del figlio (o 6 anni dall'ingresso in famiglia per adozione/affidamento). Si applica anche a fruizioni intere, frazionate, a giorni o orarie e può essere ripartito o fruito da un solo genitore.
Decorrenza
La disposizione si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31/12/2023. Per figli nati dal 1° gennaio 2024 il diritto sussiste indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità/paternità, purché il richiedente sia lavoratore dipendente al momento della fruizione.
Presentazione della domanda
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID/CIE/CNS), il Contact Center integrato (803.164 / 06 164.164) o gli Istituti di Patronato.
Codifiche UniEmens e conguagli
Per i dipendenti dell'AGO e alcuni Fondi speciali sono introdotti i codici evento PG2 (modalità oraria) e PG3 (modalità giornaliera) e il codice conguaglio L330 per il conguaglio della prestazione elevata. Devono essere valorizzati elementi con il codice fiscale del minore, anno/mese di riferimento e importo. I codici sono operativi da competenza gennaio 2024 (per calendario differito da flussi di competenza febbraio 2024). I conguagli già effettuati al 30% nei mesi gen-mar 2024 devono essere restituiti con codice M047 e ricalcolati all'80%.
Gestione per datori con iscritti alla Gestione pubblica
Per datori privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica i Tipo Servizio 3W (orario) e 3X (giornaliero) corrispondono a PG2/PG3. Le Pubbliche Amministrazioni continuano a usare le procedure/elementi V1, Causale 7 e Codice Motivo Utilizzo 8 e devono esporre la Retribuzione Virtuale ai fini pensionistici secondo le modalità in uso.
Istruzioni fiscali
L'indennità è sostitutiva del reddito da lavoro dipendente ed è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi del TUIR. INPS effettua il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia la certificazione fiscale.
Istruzioni contabili
Sono istituiti nuovi conti per la gestione contabile: GAT30283 per onere a conguaglio, GAT30284 per pagamenti diretti, GAT24284 per recuperi di indebiti e GAT32283 per la contribuzione figurativa. Il debito verso beneficiari viene registrato su GAT10270; somme non riscosse e riaccrediti su GPA10031. I rapporti finanziari con lo Stato sono curati dalla Direzione generale.
Ripristini e scadenze operative
I datori devono restituire e ricalcolare i conguagli effettuati al 30% per competenze gennaio-marzo 2024 usando M047 entro i flussi di competenza aprile-giugno 2024. Le aziende cessate o sospese devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva (UniEmens/vig) riferita all'ultimo mese di attività.
Compatibilità con tutele di maggiore favore e casi particolari
Le nuove disposizioni rappresentano tutela minima e sono compatibili con condizioni più favorevoli previste da leggi, contratti o regolamenti. La circolare contiene numerosi esempi operativi (A-G) che chiariscono casi di nascita nel 2023/2024, genitore non lavoratore, iscritti alla Gestione separata e conseguenze sulla spettanza dell'elevazione.
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