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Circolare

Circolare numero 56 del 08-04-2024

Con la presente circolare si illustra il regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Si forniscono, altresì, chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il D.lgs. n.175/2023 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo e definisce il relativo regime contributivo: contributo datore/committente 1% sull'imponibile, contributo di solidarietà lavoratori iscritti al FPLS 0,50% sulle eccedenze di massimale, riduzione dell'addizionale NASpI a 1,10% per i subordinati a termine, e cessazione dell'obbligo ALAS per gli autonomi. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per il flusso Uniemens e istruzioni contabili per la rilevazione dei nuovi contributi.

Regime contributivo per l'indennità di discontinuità settore spettacolo (D.lgs. 30/11/2023, n.175)

Punti principali

Quadro normativo e finalità

Il D.lgs. 30/11/2023, n.175 introduce un'indennità di discontinuità permanente per i lavoratori dello spettacolo con decorrenza 1° gennaio 2024, estendendola anche a taluni intermittenti; disciplina transitoria per domande relative al 2022.

Soggetti interessati

Tutti i lavoratori autonomi (inclusi collaboratori e musicisti), i subordinati a tempo determinato individuati nei Gruppi A e B del DM 15/03/2005, e i lavoratori intermittenti (salvo chi percepisce l'indennità di disponibilità).

Contributo a carico del datore/committente

Aliquota pari all'1% dell'imponibile contributivo a decorrere dal 1°/1/2024, senza applicazione del massimale, confluisce nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori (FPLS)

Contributo dello 0,50% dovuto dai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo sulla retribuzione o compensi eccedenti il massimale annuo (per i "nuovi" iscritti massimale 2024 = 119.650,00 euro); per i "vecchi" iscritti si applicano i massimali giornalieri. Si aggiunge al contributo IVS già esistente.

Riduzione del contributo addizionale NASpI

Per i subordinati a termine destinatari dell'indennità la contribuzione addizionale NASpI è ridotta a 1,10% dell'imponibile (in luogo dell'1,40%) a decorrere dal 1°/1/2024; lo 0,30% residuo è finanziato dallo Stato; resta l'aumento dello 0,5% ad ogni rinnovo.

Cessazione del contributo ALAS e conseguenze

Dall'1/1/2024 l'ALAS non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria e cessano gli obblighi contributivi relativi; ciò incide sulle aliquote malattia/maternità per i committenti e gli autonomi: es. per alcuni committenti malattia risulta 1,28% e maternità 0% (con eccezioni per musicisti e specifiche PA).

Riepilogo aliquote effettive

Tabelle con le misure dal 1°/1/2024: esempi per subordinati a termine: NASpI 1,31%, contr. art.25 0,30%, addiz. NASpI 1,10%, Discontinuità 1%, Ex CUAF 0,68%, Maternità 0,46%, Malattia 2,22% ecc.; per committenti autonomi: Malattia 1,28%, Discontinuità 1%; per autonomi musicisti: Maternità 0,46%, Discontinuità 1%.

Istruzioni operative Uniemens

Dal periodo di competenza gennaio 2024 continuare a utilizzare i codici tipo lavoratore esistenti per il settore (es. SC, SY, SR, SX, SI). Introdotti nuovi codici 'SB' e 'SG' per specifici subordinati a termine per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità; invio di flussi regolarizzativi per gennaio 2024; adeguamenti procedurali per intermittenti (G0/G1) e per il calcolo dell'eccedenza massimale.

Istruzioni contabili

Istituiti conti PTN21174 (contributo datori per discontinuità) e PTN21175 (contributo di solidarietà lavoratori FPLS); conti GAW32174 e PTA22174 per rilevare oneri e rifusioni relativi al finanziamento statale della riduzione addizionale NASpI.

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