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Circolare

Circolare numero 53 del 03-04-2024

Con la presente circolare si provvede a una ricognizione dell’assetto degli obblighi contributivi delle aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 (non aventi la forma giuridica di società di capitali), relativi alle assicurazioni minori di previdenza per il personale dipendente. Inoltre, si forniscono indicazioni circa la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali delle aziende speciali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la natura giuridica e il carattere imprenditoriale delle aziende speciali ex art.114 TUEL e precisa l'assetto delle contribuzioni per le assicurazioni sociali minori dovute per il personale dipendente (malattia, maternità, NASpI, FIS, CIGS, TFR, ecc.). Introduce inoltre due nuovi codici di classificazione (c.s.c. 20202 e 20203) e i codici di autorizzazione/gestione da attribuire alle posizioni contributive, con istruzioni operative per le Strutture territoriali; gli adeguamenti producono effetti dal mese successivo alla pubblicazione della circolare.

Aziende speciali ex art.114 TUEL: regime delle contribuzioni minori e classificazione INPS

Punti principali

Quadro normativo e natura giuridica

Le aziende speciali ex art.114 TUEL sono enti pubblici economici a carattere ibrido (elementi pubblicistici e imprenditorialità). La giurisprudenza e la prassi riconoscono autonomia imprenditoriale e l'applicazione, in molti casi, di regole e benefici previsti per i datori di lavoro privati.

Contribuzioni per malattia

Le aziende speciali sono tenute al versamento della contribuzione per l'indennità economica di malattia secondo la normativa vigente; l'art.20, co.2 del DL 112/2008 e le successive modifiche hanno esteso l'obbligo agli enti pubblici economici, con estensione operativa dal 1° gennaio 2009 e chiarimenti operativi dal 1° maggio 2011.

Contribuzioni per maternità

Si applicano le norme del D.lgs. 151/2001 e l'art.20 DL112/2008: le aziende speciali, in quanto enti pubblici economici, sono obbligate al versamento della contribuzione per il finanziamento delle prestazioni economiche di maternità secondo la disciplina vigente per i datori privati.

Ex CUAF (Assegni per il nucleo familiare)

In generale le aziende speciali sono escluse dall'obbligo CUAF se garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli ANF; eccezione per le ex municipalizzate (art.33, co.3 TUAF) che restano tenute al versamento.

Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria (TFR)

Obbligo di contribuzione al Fondo di Garanzia TFR (L.297/1982). Se sussistono i requisiti per il Fondo di Tesoreria (limiti dimensionali, ecc.) le aziende speciali devono versare le quote TFR e richiedere il codice di autorizzazione "1R" sulla matricola.

NASpI e contributi collegati

I dipendenti delle aziende speciali rientrano nell'ambito NASpI (D.lgs. 22/2015): sono dovuti la contribuzione ordinaria, il contributo addizionale per contratti a termine, gli incrementi per rinnovi e il contributo integrativo Art.25 L.845/1978 destinato ai fondi interprofessionali.

FIS (Fondo di integrazione salariale)

Dal 1° gennaio 2022 le aziende speciali (non ricomprese tra i beneficiari di altri ammortizzatori) sono assoggettate al FIS indipendentemente dalla dimensione. Aliquote: 0,50% per datori mediamente fino a 5 dipendenti (di cui 2/3 a carico datore e 1/3 a carico lavoratore); 0,80% per oltre 5 dipendenti.

CIGS (integrazione salariale straordinaria)

Per trattamenti con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la CIGS si applica ai datori non coperti da fondi speciali che, nel semestre precedente, abbiano mediamente più di 15 dipendenti; aliquota contributiva pari allo 0,90% dell'imponibile.

Tabella sintetica delle aliquote principali

Principali aliquote indicate: NASpI ordinaria 1,31%; NASpI (Art.25 L.845/1978) 0,30%; Fondo Garanzia TFR 0,20% (0,40% dirigenti industria); Maternità: industria 0,46%, terziario 0,24%; Malattia: industria (operai) 2,22%, terziario 2,44%; FIS 0,50% (≤5) / 0,80% (>5); CIGS 0,90%.

Classificazione INPS e codici da attribuire

Istituiti nuovi c.s.c.: 20202 (Enti pubblici economici - aziende speciali servizi) e 20203 (… - attività industriale). Alle matricole delle aziende speciali non trasformate in società di capitali vanno attribuiti i c.a. "0V", "0J" (FIS), "6N" (esclusione IVS al FPLD) e altri codici necessari; per le ex municipalizzate va il c.a. "7R"; per aziende a capitale totalmente pubblico classificate 2.02.03 va attribuito anche il c.a. "1D" (esclusione CIGS).

Adempimenti tecnici e Uniemens

Le Strutture territoriali adegueranno le caratteristiche contributive delle matricole già aperte; gli adeguamenti producono effetti dal mese successivo alla pubblicazione. Per il flusso Uniemens vanno utilizzati i codici esposizione IVS: "61" (IVS al FPLD), "00" (IVS a fondo diverso), "71" (IVS a fondo diverso ed esclusione contributo Fondo di garanzia).

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