Circolare numero 58 del 22-04-2024
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con l'art. 1, commi 16 e 17 del decreto‑legge n. 215/2023 (convertito nella L. n. 18/2024), è stata prorogata al 31/12/2024 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione per le contribuzioni dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici (per i periodi fino al 31/12/2019) e alla Gestione separata, nonché l'inapplicabilità del relativo regime sanzionatorio purché gli adempimenti siano effettuati, anche in forma rateale, entro il 31/12/2024. Si confermano le indicazioni già fornite nella circolare n. 92/2023 e nel messaggio n. 292/2024, con specifiche operative sulle modalità di regolarizzazione (flussi Uniemens/ListaPosPA e applicativo Nuova PAssWeb) e sui limiti del beneficio (necessità di presentare domanda di rateazione entro il termine, esclusione per provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato).
Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali e dell'inapplicabilità del regime sanzionatorio per le pubbliche Amministrazioni (Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata)
Punti principali
Proroga dell'inapplicabilità dei termini di prescrizione
L'art. 1, comma 16, del decreto‑legge n. 215/2023 estende al 31/12/2024 l'inapplicabilità dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici (periodi retributivi fino al 31/12/2019) e alla Gestione separata.
Ambito della contribuzione interessata
La disposizione riguarda sia la contribuzione per i trattamenti pensionistici sia per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR) dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.
Modalità operative per la regolarizzazione
Fino al 31/12/2024 le amministrazioni possono regolarizzare le posizioni assicurative con le modalità già indicate: per periodi fino al 31/12/2013 (iscritti Cassa CTPS) e fino al 30/09/2012 (iscritti Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS) è possibile usare Uniemens/ListaPosPA o l'applicativo Nuova PAssWeb; per i periodi successivi va usato esclusivamente Uniemens/ListaPosPA.
Regolarizzazione dei periodi fino al 31/12/2004
Per i periodi di paga fino al 31/12/2004 la legge di Bilancio 2024 richiede la trasmissione esclusiva dei flussi Uniemens/ListaPosPA: se la sistemazione avviene tramite questi flussi non è richiesto di fornire prova dei versamenti; invece l'uso di Nuova PAssWeb continua a poter attivare richieste di regolarizzazione contributiva.
Effetto sulle prescrizioni
Le comunicazioni effettuate entro il 31/12/2024 e contenenti tutti gli elementi necessari per quantificare la contribuzione interrompono la prescrizione.
Sospensione del regime sanzionatorio
L'art. 1, comma 17, del D.L. n. 215/2023 stabilisce che le amministrazioni che adempianno (anche in modalità rateale) agli obblighi previsti dai commi 10‑bis e 10‑ter dell'art. 3 della L. n. 335/1995 entro il 31/12/2024 non sono tenute al pagamento delle sanzioni civili previste dagli artt. 116, commi 8 e 9, della L. n. 388/2000.
Condizioni e limiti per il beneficio sanzionatorio
Il beneficio è subordinato alla presentazione della domanda di rateazione entro il 31/12/2024 (anche se le rate scadono oltre tale data) e alla positiva definizione dell'istanza; se la domanda, pur presentata nei termini, viene rigettata, il beneficio non si applica. Restano esclusi i casi coperti da provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano già statuato l'obbligo di sanzioni.
Rinvii e conferme
Si confermano integralmente le istruzioni della circolare n. 92/2023 e del messaggio n. 292/2024, che vanno comunque considerate alla luce delle nuove scadenze fissate al 31/12/2024.
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