Circolare numero 55 del 04-04-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi e si illustra il relativo flusso di processo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 156, legge 30/12/2023, n. 213: per le malattie insorte dal 1° gennaio 2024 l'indennità giornaliera per i marittimi è pari al 60% della retribuzione calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG) percepita nel mese precedente. Sono indicate le regole per determinare la RMGG (esclusioni, trattamento degli emolumenti ricorrenti, casi particolari per il settore pesca e per i marittimi in C.R.L.) e le procedure operative e di flusso (uso della retribuzione teorica nei flussi Uniemens, liquidazione provvisoria e ricalcolo definitivo).
Istruzioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera per il calcolo dell'indennità di malattia dei marittimi (modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2024)
Punti principali
Oggetto normativo e campo di applicazione
Richiamo alla legge di Bilancio 2024 che modifica gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937; le disposizioni si applicano agli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori marittimi.
Misura dell'indennità e base di calcolo
L'indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione; la base è la retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l'evento, o, se il rapporto ha meno di 30 giorni, sulla retribuzione del periodo in rapporto ai giorni retribuiti.
Componenti retributive da escludere
Non devono concorrere alla RMGG le componenti retributive che non si riducono per effetto della malattia (anche se assoggettate a contribuzione), l'indennità sostitutiva del preavviso e le somme versate dal datore di lavoro a integrazione dell'indennità di malattia.
Emolumenti ricorrenti
Gli emolumenti a carattere ricorrente ma non parte della retribuzione mensile corrente vanno considerati determinando il relativo rateo mensile lordo.
Casi particolari: settore pesca e rapporti in C.R.L.
Per i lavoratori del settore pesca con salari medi o convenzionali l'indennità rimane calcolata sulla retribuzione convenzionale della categoria. Per i marittimi in continuità di rapporto (C.R.L.) la RMGG si determina applicando gli stessi criteri, su parere del Ministero del Lavoro.
Procedure operative e uso del flusso Uniemens
La determinazione della RMGG avviene con i dati della 'retribuzione teorica' e del 'numero mensilità' presenti nel flusso Uniemens; è in corso l'adeguamento delle procedure per l'inserimento automatico e il calcolo automatico della RMGG.
Liquidazione provvisoria e definitiva
In attesa del flusso Uniemens la prestazione è liquidata provvisoriamente sulla base dell'ultima retribuzione teorica disponibile; in assenza di flussi Uniemens le strutture liquidano provvisoriamente sui minimi contrattuali. Al ricevimento del flusso del mese di competenza la prestazione viene ricalcolata automaticamente in via definitiva.
Adempimenti dei datori di lavoro e termini
Le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi entro 60 giorni dalla scadenza del mese di competenza; decade l'obbligo di trasmissione tramite l'applicativo 'Comunicazione dei flussi retributivi' in presenza del corretto flusso Uniemens.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 apr 2024Circolare numero 54 del 04-04-2024
- Circolare · 3 apr 2024Circolare numero 53 del 03-04-2024
- Circolare · 8 apr 2024Circolare numero 56 del 08-04-2024
- Circolare · 27 mar 2024Circolare numero 52 del 27-03-2024
- Circolare · 25 mar 2024Circolare numero 48 del 25-03-2024
- Circolare · 25 mar 2024Circolare numero 49 del 25-03-2024
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →