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Sentenza

Sentenza n. 8089/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento determinazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuna degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), ed in particolare degli atti indicati in ricorso; del Decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; del Decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS).

Giustizia amministrativa202303433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione dell'impresa fornitrice e della relativa quota di ripiano per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali, l'accordo interistituzionale e gli ulteriori atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna con cui era stata individuata quale azienda fornitrice tenuta al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, insieme ai relativi atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e le circolari ministeriali richiamate in epigrafe. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023, e di avere pagato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, non risultava pervenuta alla segreteria del TAR la comunicazione regionale dell'atto di accertamento del tempestivo pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a., anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023. Il giudice ha ritenuto che tale cessazione presupponga il concorso cumulativo di due adempimenti: il tempestivo pagamento, da parte dell'azienda fornitrice, della quota ridotta pari al 48% dell'importo dovuto, e l'adozione e comunicazione alla segreteria del TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, del provvedimento di accertamento del pagamento. In assenza di quest'ultimo adempimento, non si perfeziona la fattispecie legale complessa della cessazione della materia del contendere. Poiché la ricorrente aveva comunque dichiarato di avere aderito alla procedura e di avere effettuato il pagamento, il TAR ha ravvisato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia, delle sopravvenienze normative e della natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015-2018.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento del pagamento mediante provvedimento regionale o provinciale comunicato alla segreteria del TAR Lazio. La disposizione configura una fattispecie complessa, perfezionata mediante adempimenti imputabili a soggetti diversi.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato per qualificare la situazione processuale conseguente alla sopravvenuta carenza di interesse, in assenza dei presupposti specifici per la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, nei giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici, presuppone cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione, pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR Lazio del provvedimento regionale o provinciale che accerti tale pagamento.
  • La disciplina speciale configura una fattispecie complessa, il cui perfezionamento dipende da adempimenti posti a carico di soggetti diversi: il pagamento grava sull'azienda fornitrice, mentre l'accertamento e la comunicazione gravano sulla Regione o Provincia autonoma competente.
  • Quando il pagamento della quota ridotta determina in concreto il venir meno dell'interesse alla decisione, ma non risultano integrati tutti gli adempimenti formali richiesti dalla disciplina speciale per la cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata comunicazione alla segreteria del TAR del provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento impedisce, di per sé, la declaratoria di cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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