Cassazione Penale, Sentenza n. 11935/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 25/03/2021 che confermava la condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Modena (abbreviato) per reati di rapina aggravata ai capi A), B), C), D) ed E). I ricorsi (due distinti) deducevano: vizio di motivazione e illogicità nella affermazione della responsabilità in relazione al capo D) (rapina ai danni di Dolfi Siria); errata applicazione e motivazione delle aggravanti previste dall'art. 628 comma III n.3 c.p. (contestando che ambienti come il bagno di servizio o lo studio del titolare siano assimilabili a privata dimora); erronea qualificazione dei luoghi ai fini dell'art. 624-bis c.p.; censure sul calcolo della pena e sull'aumento per continuazione (artt. 132, 133 e 81 c.p.); e violazione della regola di apprezzamento della prova (richiamando art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione: i motivi sono risultati generici o aspecifici e non hanno contestato in modo puntuale gli argomenti effettivamente adottati dalla Corte territoriale; le censure di fatto erano reiterative e non hanno fornito elementi idonei a rimuovere la valutazione congiunta degli indizi (telefonate esplorative, riconoscimento del veicolo, ecc.). La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del luogo assimilabile a privata dimora, richiamando il principio secondo cui conta la concreta idoneità dell'ambiente a escludere ingressi non autorizzati (e.g. bagno di servizio, studio del titolare). Sulla determinazione della pena è stato richiamato il potere discrezionale del giudice di merito, svolto in conformità agli artt. 132 e 133 c.p., per cui la censura della difesa è inammissibile. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi; conferma della condanna a anni 5 e mesi 8 di reclusione e euro 2.000,00 di multa; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
norma richiamata come base per le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; indicata proceduralmente per l'ammissione delle conclusioni stesse
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
richiamato per il principio che l'inammissibilità può derivare dalla genericità o aspecificità del motivo di ricorso che non confronta le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
art. 616 cod. proc. pen.
norma che prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 628 comma 3 n. 3 c.p.
norma sull'aggravante quando la rapina è commessa in luogo di privata dimora; la Corte interpreta 'luogo di privata dimora' in senso funzionale, includendo ambienti nei quali il titolare possa esercitare uno 'ius excludendi alios' e che siano idonei a sottrarre il soggetto da ingerenze esterne (quali, secondo la Corte, bagno di servizio o studio del titolare)
art. 624-bis c.p.
richiamato in relazione alla contestazione circa la consumazione della rapina in uno dei luoghi protetti dalla norma; la Corte ha ritenuto che locali retrostanti e parti riservate degli esercizi possano rientrare nel concetto quando siano inaccessibili al pubblico
artt. 132 e 133 c.p.
richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte sottolinea che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché conforme ai principi degli artt. 132 e 133 (proporzionalità, personalizzazione)
art. 81 c.p.
citato in relazione al calcolo convenzionale della pena nel caso di reati continuati; la Corte ritiene non fondate le censure sull'aumento per continuazione
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa come regola di apprezzamento della prova; la Corte ritiene che la valutazione probatoria dei giudici di merito sia stata logica, congrua e supportata da molteplici elementi indiziari, escludendo violazioni della regola
art. 110 c.p.
richiamato nella doglianza relativa alla partecipazione a reato (concorso), la Corte ha ritenuto che la valutazione congiunta degli elementi probatori giustificasse l'attribuzione di concorso nella rapina
art. 125 c.p.p.
richiamato tra le censure processuali; la Corte ha ritenuto le osservazioni difensive generiche e prive di specificità tali da non incidere sulla decisione
Massime di principio
- Per la Corte di Cassazione un motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni adottate dal giudice di merito; la genericità o l'aspecificità conduce all'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.
- La valutazione del merito dei fatti e l'apprezzamento degli indizi spetta ai giudici di merito; la Cassazione non è sede per un nuovo esame del fatto a meno che non emergano gravi vizi logico-giuridici o violazioni di legge
- L'aggravante 'luogo di privata dimora' si interpreta in senso funzionale: non è necessaria la dimora in senso stretto ma la concreta idoneità dell'ambiente ad escludere ingressi non autorizzati (ius excludendi alios)
- Le censure sul trattamento sanzionatorio devono dimostrare che la determinazione della pena sia frutto di arbitrio o illogicità; la discrezionalità del giudice di merito nel commisurare la pena è tutelata quando rispetti i principi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Per contestare in Cassazione una valutazione probatoria occorre indicare specifici errori logici o giuridici nell'iter argomentativo del giudice; semplici rifiuti della valutazione dei fatti non sono sufficienti
- In caso di dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; occorre dunque valutare la fondatezza delle impugnazioni prima di proporle
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11765/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11771/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11773/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11774/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11776/2023 del 21/03/2023
- Sentenza penale · 21 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11777/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →