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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45501/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/11/2021 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna emesse nei confronti di Martinelli: 1) sentenza Corte d'appello di Firenze 28.05.2012 (irrevocabile dal 20.06.2014) per reati tra cui bancarotta fraudolenta, partecipazione ad associazione per delinquere, truffa, ricettazione, falsificazione; 2) sentenza Corte d'appello di Firenze 04.11.2010 (irrevocabile dal 07.03.2012) per partecipazione a due associazioni per delinquere e reati connessi. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione per illogicità e carenza della motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione senza esaminare gli elementi indicati dalla difesa (identità del modus operandi, sovrapponibilità temporale delle condotte, identità del contesto spaziale, pluralità di reati giudicati) e si era limitato ad affermare che si trattava di due diverse società fallite con dichiarazioni di fallimento a due anni di distanza e soggetti diversi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente e apodittica la motivazione del giudice dell'esecuzione. Ha rilevato che il giudice non ha esaminato i fatti e gli elementi specificamente indicati nell'istanza (tipologia e pluralità dei reati, identità del modus operandi, contiguità temporale e spaziale), necessari per valutare la sussistenza del vincolo della continuazione. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio, in diversa composizione, affinché colmi i vizi di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Indica la partecipazione ad associazione per delinquere; è uno dei reati valutati nelle sentenze considerate ai fini della richiesta di continuazione, contribuendo a delineare il quadro fattuale complessivo da esaminare.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola la responsabilità per concorso di persone nel medesimo reato; citato tra le norme relative alle condanne, rilevante per valutare la pluralità di soggetti coinvolti.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Principio della continuazione tra più reati commessi con il medesimo disegno criminoso; la Corte ha richiamato implicitamente la necessità di una valutazione fattuale e motivata (tipologia, contiguità temporale, modalità concrete) per stabilire l'applicabilità di questa disposizione.

  • art. 223 R.D. n. 267/194

    Norma del regio decreto fallimentare collegata a reati fallimentari; uno dei riferimenti normativi per i reati di bancarotta contestati nelle sentenze oggetto di istanza.

  • art. 216 R.D. n. 267/194

    Altro riferimento alle norme fallimentari richiamate nelle condanne; inserito nel quadro dei reati che la difesa ha chiesto di valutare ai fini della continuazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; presente tra i reati oggetto delle sentenze e dunque rilevante per la ricostruzione complessiva del comportamento criminoso.

  • Pronuncia Corte Costituzionale n.183 del 3 luglio 2013

    Richiamata dalla Cassazione per disporre il rinvio in diversa composizione; la pronuncia costituzionale impone talune garanzie procedurali che hanno reso necessario che il nuovo giudizio sia celebrato da diversa composizione.

Massime di principio

  • Per accertare la continuazione tra più reati non è sufficiente il mero richiamo alla omogeneità tipologica (es. più bancarotte); il giudice deve esaminare e motivare sui fatti concreti: tipologia delle condotte, contiguità temporale delle azioni, identità o analogia del modus operandi e dell'ambito operativo.
  • La contiguità temporale rileva con riferimento alle condotte criminose effettivamente poste in essere, non in via esclusiva alle date formali delle sentenze o delle dichiarazioni di fallimento.
  • La presenza di reati multipli e di elementi comuni (medesimo modus operandi, sovrapponibilità geografica o temporale, finalità unitaria) può costituire indizio significativo di un disegno criminoso unitario idoneo a giustificare la continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare in modo non apodittico: deve valutare e spiegare perché gli elementi fattuali forniti dalla difesa sono rilevanti o irrilevanti ai fini della continuazione.
  • In caso di carenza motivazionale la Corte di Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento per un nuovo esame; talvolta il rinvio deve avvenire a diversa composizione alla luce di pronunce costituzionali o di garanzie procedurali.
  • Nelle istanze di applicazione della continuazione è utile per la difesa fornire una ricostruzione dettagliata delle condotte, con puntuale indicazione di modalità, tempi e luoghi, per permettere al giudice di compiere la valutazione richiesta dalla giurisprudenza.

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