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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19978/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, insieme ad altri, per fatti di resistenza agli agenti intervenuti a sedare una rivolta e di danneggiamento aggravato della serratura della cella. Nel ricorso si contestavano profili già esaminati e disattesi in sede di merito, nonché la determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e la valutazione della motivazione sulla pena. La Corte rileva anche un riferimento, nel ricorso, a un nominativo diverso da quello del ricorrente, elemento che evidenzia la genericità delle censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente riproduttivi di censure già vagliate e respinte dal giudice di merito con motivazione corretta e non manifestamente illogica. Ha inoltre ritenuto generici i motivi sul trattamento sanzionatorio, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sull'applicazione della massima attenuante ex art. 62, comma 1, n. 2 c.p. e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi, nonché sull'assenza di un termine di comparazione in regime di prevalenza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 2 c.p.

    L'attenuante è stata ritenuta applicata nella misura massima dalla sentenza impugnata, con motivazione giudicata sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello e già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta e immune da manifesta illogicità.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se formulate in modo generico o non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia già dato conto dell'applicazione di una attenuante e del diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi.
  • La richiesta di attenuanti generiche non integra un diritto automatico dell'imputato, ma richiede la prospettazione e la valorizzazione di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ossia la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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