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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34393/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva, con sei motivi, che la sentenza di merito aveva errato nel ritenere valido il materiale probatorio e nelle conclusioni del Comune. In particolare i motivi accolti (nn. 2 e 5) denunciavano che gli avvisi di accertamento originariamente notificati al contribuente erano carenti di pagine che contenevano i presupposti di fatto e i conteggi, configurando un difetto di motivazione, e che l'amministrazione non poteva sopperire a tale carenza producendo successivamente nuova documentazione in sede processuale per integrare la motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione, ritenuti fondati i motivi nn. 2 e 5 (e assorbendo gli altri), ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., seconda comma, ultima parte, ha accolto il ricorso del contribuente. Per le spese: sono compensate tra le parti quelle dei giudizi di merito; il Comune di Cannicattì è condannato a rimborsare al Greco le spese del giudizio di legittimità quantificate in Euro 1.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione

    L'atto impositivo deve indicare in modo intellegibile i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; la motivazione non può essere integrata dall'amministrazione in sede processuale per sopperire a carenze dell'avviso

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18

    Richiede che il contribuente, nell'impugnazione, specifichi i motivi di doglianza: per poterlo fare è necessaria la piena conoscenza delle ragioni enunciate nell'atto impugnato

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 2

    Disciplina le modalità di costituzione in giudizio dell'amministrazione; la decisione di merito aveva affrontato (tra i motivi) la questione dell'ammissibilità della costituzione a mezzo servizio postale, ritenendo la modalità non consentita ove rilevante

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 (richiamato come principio generale di motivazione degli atti tributari)

    Rimarca l'obbligo di motivazione degli atti tributari e l'importanza che gli elementi essenziali dell'accertamento siano noti al contribuente

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 115

    Richiamati in relazione ai principi di onere della prova e di motivazione della decisione giurisdizionale; la Corte ha comunque valutato che il difetto di motivazione dell'atto amministrativo impedisce che l'onere probatorio gravi sul contribuente in modo improprio

  • Codice civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha richiamato la regola generale ma ha sottolineato che l'amministrazione deve fornire gli elementi di fatto e di calcolo contenuti nell'atto impositivo

  • Codice di procedura civile, art. 384, secondo comma, ultima parte

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari accertamenti di fatto, di decidere nel merito la controversia; qui utilizzato per accogliere il ricorso e decidere la causa

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento tributario è viziato per difetto di motivazione quando mancano i presupposti di fatto e i conteggi che consentono al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.
  • L'amministrazione non può integrare in sede processuale la motivazione mancante di un atto impositivo producendo nuovi documenti: tale integrazione è preclusa perché lederebbe il diritto di difesa e prolungherebbe arbitrariamente il termine dell'accertamento.
  • Se l'atto originariamente notificato è diverso o incompleto rispetto alla documentazione poi prodotta dall'ente in giudizio, il giudice deve valutare il vizio di motivazione e può annullare l'accertamento senza trasferire sul contribuente l'onere di ricostruire quanto non comunicato.
  • Quando la Corte accerta un difetto di motivazione palese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la controversia nel merito conDecisione di cassazione che accoglie il ricorso
  • L'onere della prova resta in linea di principio a carico dell'amministrazione che pretende tributi; la carenza motivazionale dell'atto impedisce che tale onere sia impropriamente scaricato sul contribuente.
  • Le spese processuali possono essere compensate nei giudizi di merito in caso di esiti alterni o reciproche ragioni di soccombenza, mentre nel giudizio di legittimità segue la soccombenza nella cassazione

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