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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27109/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

Un consumatore aveva acquistato presso una concessionaria un'autovettura che presentava un difetto di fabbricazione non eliminabile, riguardante il mancato funzionamento dello schermo touch screen. Il consumatore aveva convenuto in giudizio la concessionaria chiedendo il risarcimento dei danni; la concessionaria aveva chiamato in manleva la società produttrice/importatrice. In primo grado la concessionaria era stata condannata al pagamento di somme a titolo di riduzione del prezzo e di danni per la mancata utilizzazione del mezzo, con rigetto della manleva verso la terza chiamata. In appello la decisione era stata riformata in parte, con dichiarazione della responsabilità della produttrice/importatrice a tenere indenne la concessionaria di quanto pagato al consumatore ex art. 131 Codice del consumo. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, ma il ricorso era accompagnato da una procura speciale rilasciata dal procuratore generale alle liti a sé stesso e ad altra difensora, anziché direttamente dalla parte o da un soggetto munito di potere idoneo; inoltre la procura generale alle liti risultava anteriore alla sentenza impugnata e non soddisfaceva il requisito di specialità richiesto per il giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione non era validamente conferita: il procuratore generale alle liti non può rilasciare, in nome della parte, la procura speciale a sé medesimo o ad altri difensori; neppure era utilizzabile la precedente procura generale alle liti, perché anteriore alla sentenza impugnata e priva del necessario requisito di specialità. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che aveva svolto attività difensiva e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti degli intimati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi abbia potere rappresentativo idoneo; non è sufficiente una procura conferita dal procuratore generale alle liti a sé stesso o ad altri difensori.

  • art. 182 c.p.c.

    La sanatoria postuma del difetto di procura introdotta dalla novella del 2009 è ritenuta non applicabile al giudizio di legittimità.

  • art. 359 c.p.c.

    L'assenza di una disciplina analoga a quella dell'appello conferma che nel giudizio di cassazione non opera la sanatoria del difetto di procura.

  • art. 366 n. 5 c.p.c.

    Fa parte del sistema processuale che presidia in modo rigoroso l'ammissibilità del ricorso per cassazione e la regolare attribuzione del potere di rappresentanza processuale.

  • art. 369 n. 3 c.p.c.

    Concorre alla disciplina speciale che richiede la rituale produzione degli atti e della procura nel giudizio di cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 131 Codice del consumo

    Richiamato come base della pronuncia di merito che aveva imposto alla produttrice/importatrice di tenere indenne la concessionaria delle somme pagate al consumatore.

  • art. 3, co. 1, Codice del consumo

    Richiamato nel giudizio di appello dalla concessionaria per sostenere il mancato rispetto della disciplina consumeristica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita in modo diretto dalla parte o da un soggetto che abbia un potere rappresentativo già idoneo a spendere il nome della parte; la procura rilasciata dal difensore a sé stesso o ad altri difensori non è valida.
  • La procura generale alle liti, se anteriore alla sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specialità richiesto per il ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità non opera la sanatoria postuma del difetto di procura prevista dall'art. 182 c.p.c., perché il sistema delle norme sul ricorso per cassazione è speciale e rigoroso.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura comporta la soccombenza del ricorrente e la condanna alle spese in favore della parte costituita che ha resistito.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato si applica quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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