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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38085/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che confermava le condanne per invasione di terreni edifici (art. 633) e per truffa o raggiro connesso a concessioni edilizie (art. 639 bis), oltre a contravvenzioni edilizie (artt. 44 e 93-95 D.P.R. n.380/2001). Le censure principali erano: 1) mancanza della prova della volontà di occupare suolo demaniale (assenza dell'elemento soggettivo), atteso che i luoghi erano in stato di abbandono e i ricorrenti credevano di essere proprietari; 2) estinzione per prescrizione di alcune contravvenzioni perché le opere sarebbero state ultimate oltre dieci anni prima; 3) insufficiente prova della partecipazione di Germanelli Letteria e Galtieri Ylenia come coautrici; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e della applicabilità dell'art. 131‑bis (tenuità dell'offesa) e dell'art. 62‑bis (concorso di persone) per determinare la pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi. Ha ritenuto non specifici i motivi relativi alla mancanza di dolo e alla responsabilità delle coimputate, confermando che la realizzazione di opere permanenti "sine titulo" prova la volontà di occupare. Ha inoltre escluso l'esame del riconoscimento dell'art. 131‑bis e dell'art. 62‑bis perché le richieste in appello erano generiche e non argomentate e pertanto non adeguatamente riproposte in cassazione. Tuttavia, ha ritenuto parzialmente fondato il motivo relativo alla prescrizione delle contravvenzioni: le sentenze di merito non chiarivano compiutamente le date di ultimazione di alcune opere (capo B e C), sicché ha annullato parzialmente la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per accertare le date e decidere sulla estinzione per prescrizione relativamente a Galtieri Gaetano, Germanelli Letteria e Galtieri Ylenia. I ricorsi di Misiti Albina e Digitale Nunzio sono stati dichiarati inammissibili e questi ultimi condannati al pagamento delle spese e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Regola l'invasione di terreni o edifici; la Corte ha ritenuto che la realizzazione di opere permanenti senza titolo costituisca prova dell'elemento soggettivo (dolo) necessario per il reato; inoltre il reato è permanente e il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione o dalla sentenza di primo grado

  • art. 639 bis cod. pen.

    Norma richiamata nei reati contestati collegati a indebite modalità relative a concessioni o ottenimento di vantaggi; la Corte ha confermato l'applicazione in base agli accertamenti di fatto del merito

  • D.P.R. n. 380/2001 (artt. 44 e 93-95)

    Prevedono le contravvenzioni in materia edilizia; le contravvenzioni contestate sono soggette a termini di prescrizione quinquennali che devono essere calcolati dall'ultimazione delle opere

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa se ricorrono requisiti specifici (tenuità e non abitualità). La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta perché generica e non adeguatamente motivata in appello

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Circostanza attenuante comune; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse formulata in termini generici e pertanto non valutabile in sede di cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha effettuato la valutazione dei parametri di cui a quest'articolo e la Cassazione ha ritenuto congrua la quantificazione operata dal giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede effetti della declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese processuali; applicata per condannare Misiti e Digitale al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La realizzazione "sine titulo" di opere a carattere permanente su terreno altrui costituisce indice forte dell'elemento soggettivo (volontà di occupare) nel reato di invasione: senza prova specifica contraria, il giudice può ritenere il dolo desunto dall'opera stessa
  • Per i reati di invasione permanente il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'occupazione; se l'occupazione si protrae, la durata crea un reato permanente e la prescrizione può iniziare solo con l'allontanamento o con la sentenza di primo grado
  • Nelle contestazioni edilizie il termine quinquennale di prescrizione decorre dall'ultimazione delle opere: è essenziale che il giudice di merito indichi in modo chiaro le date di ultimazione o ragioni logiche per la loro individuazione, altrimenti la sentenza può essere annullata e rinviata
  • Richieste generiche di riconoscimento di benefici (es. art. 131‑bis o art. 62‑bis) in appello non sono idonee: occorre una motivazione specifica e la prova dei presupposti (es. non abitualità) altrimenti il motivo sarà inammissibile in cassazione
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e contestare errori di diritto o di motivazione puntuali; motivi vaghi o non specificati determinano l'inammissibilità
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche e condanna alle spese a carico dei ricorrenti quando l'inammissibilità è dovuta a colpa

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