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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36536/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società che chiedeva la condanna della controparte al rimborso delle spese sostenute per rimuovere un veicolo Fiat Bravo abbandonato in luogo pubblico e per ottenere il foglio di via provvisorio in vista della vendita del veicolo. Il giudice di merito ha rigettato la domanda ritenendo non provati né il conferimento dell'incarico alla società per curare la pratica automobilistica finalizzata alla vendita, né la personale responsabilità della controparte per l'abbandono del veicolo. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita mancanza/apparenza/illogicità della motivazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo e di prove decisive ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 232 c.p.c. per non avere il giudice valorizzato la mancata comparizione della controparte all'interrogatorio formale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., qui non adeguatamente dedotto. Ha inoltre osservato che la mancata comparizione all'interrogatorio formale può essere apprezzata dal giudice, ma non trasforma il motivo in un censurabile riesame del merito. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta violazione non era configurabile perché la motivazione della decisione di merito non era apparente, perplessa o contraddittoria, ma sorretta da un ragionamento plausibile sulla prova dei fatti.

  • art. 111 Cost.

    È stato richiamato come parametro della motivazione, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata ne violasse i requisiti minimi.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo ex violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è ammesso solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per la semplice diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Conferma il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo i casi di prova legale.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata comparizione alla prova orale può essere valutata dal giudice, ma non impone automaticamente un esito favorevole alla parte onerata della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • La valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito, che può attribuire prevalenza alle prove ritenute più attendibili senza dover confutare espressamente ogni elemento non accolto.
  • Il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera contestazione della ponderazione delle prove.
  • La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale è un elemento valutabile dal giudice, ma non vincola automaticamente l'esito della causa e non esonera la parte onerata dalla prova del fatto costitutivo.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia apparente, perplessa o contraddittoria in modo radicale; non è sufficiente che la parte ritenga più convincente una diversa ricostruzione dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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