Cassazione Penale, Ordinanza n. 09676/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione è stata investita dei ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale. I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili, in continuazione, di due reati tributari previsti dagli artt. 5 e 8 del d.lgs. 74/2000, commessi in anni e periodi diversi nel comune indicato. La difesa, per il primo imputato, aveva contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche; per il secondo, aveva censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una lettura alternativa delle risultanze probatorie. La Corte ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione di appello fosse congrua e razionale, fondata sugli esiti della verifica fiscale e sulle dichiarazioni dei soggetti indicati nel provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le censure relative alla responsabilità penale erano manifestamente infondate perché proponevano una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato con riferimento all'elevato ammontare dell'evasione. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice richiamata come base di uno dei reati tributari contestati; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, ma ne conferma la rilevanza nel giudizio di responsabilità
art. 8 d.lgs. 74/2000
norma incriminatrice richiamata come base dell'altro reato tributario contestato; anche qui la Corte si limita a prendere atto della sua applicazione nel caso concreto
art. 62 bis c.p.
le attenuanti generiche non possono essere riconosciute in modo automatico né la sola rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità può costituire ragione decisiva per concederle; il diniego è legittimo se motivato con dati negativi, come l'elevato importo dell'imposta evasa
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, coerente e non manifestamente illogica.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi si risolvono in una mera contrapposizione di apprezzamenti di merito rispetto a quelli compiuti dai giudici di appello.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo fonda su elementi concreti e negativi, come l'elevato danno o l'elevato ammontare dell'evasione, senza che la rinuncia a doglianze sulla responsabilità imponga di per sé il riconoscimento del beneficio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex lege, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →