Sentenza n. 5510/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a) dei decreti di rigetto emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze dei ricorrenti dirette al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno (classe di concorso ADAA), ovvero per le attività di sostegno nella scuola dell’infanzia con titolo di accesso diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 o laurea in scienze della formazione primaria, conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM (Tirana, Albania) – “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” (trad. “Master di Educazione Speciale per l’Istruzione Preuniversitaria”) – comunicati in data come da Allegato 1; b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi preavvisi ex art. 10- bis l. 241/1990 e richieste/pareri endoprocedimentali; e, per l’effetto, per l’ordine all’Amministrazione resistente di: c) procedere al riesame comparativo nel merito dei percorsi formativi dei ricorrenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, con puntuale comparazione (ECTS, contenuti, tirocinio, esame) rispetto ai parametri del D.M. 249/2010; d) applicare, ove ritenute necessarie, misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento) in luogo del diniego; e) in ulteriore subordine, ammettere i ricorrenti al TFA Sostegno con riconoscimento/abbreviazione dei crediti/tirocinio già maturati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento di titoli esteri di specializzazione per il sostegno nella scuola dell'infanzia, con i relativi atti presupposti e endoprocedimentali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i decreti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva respinto le loro istanze di riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola dell'infanzia, conseguiti presso un istituto universitario albanese. Hanno chiesto l'annullamento dei dinieghi e degli atti connessi, nonché l'ordine all'Amministrazione di procedere a un riesame comparativo dei percorsi formativi secondo la direttiva 2005/36/CE e il d.lgs. 206/2007, considerando crediti, contenuti, tirocinio ed esame rispetto ai parametri del d.m. 249/2010; in subordine, l'applicazione di misure compensative ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 206/2007 o l'ammissione al TFA sostegno con riconoscimento o abbreviazione dei crediti e del tirocinio già maturati. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia al ricorso, notificati l'11 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, desumendo dagli atti di rinuncia depositati dai ricorrenti l'inequivoca volontà di non coltivare ulteriormente la controversia. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della decisione, che le rinunce fossero state notificate oltre il termine previsto dall'art. 84 c.p.a., qualificandole comunque come manifestazione sopravvenuta e inequivoca della carenza di interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della novità della questione e della difesa di mero stile del Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 84 c.p.a.
Il giudice ha rilevato che gli atti di rinuncia erano stati notificati oltre il termine previsto, ma ha comunque desunto dagli stessi l'inequivoca sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
direttiva 2005/36/CE
Indicata dai ricorrenti quale parametro per il riesame comparativo dei titoli esteri e dei percorsi formativi.
d.lgs. 206/2007
Indicato dai ricorrenti quale disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali estere e delle eventuali misure compensative.
art. 22 d.lgs. 206/2007
Invocato dai ricorrenti per ottenere, in luogo del diniego, una prova attitudinale e/o un tirocinio di adattamento.
d.m. 249/2010
Indicato dai ricorrenti quale parametro per la comparazione dei contenuti formativi, dei crediti, del tirocinio e dell'esame.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, anche se notificata oltre il termine previsto dall'art. 84 c.p.a., può comunque essere valutata dal giudice quale manifestazione inequivoca della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del giudizio.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata quando dagli atti processuali emerga in modo inequivoco che il ricorrente non intende più coltivare la domanda giudiziale.
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