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Sentenza

Sentenza n. 1306/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, aveva liquidato le spese del giudizio di primo grado in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dal TAR Liguria l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia che aveva condannato il Ministero a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’appello è stato proposto esclusivamente contro la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado. L’appellante ha dedotto che, pur essendo stata integralmente accolta la domanda di ottemperanza, il TAR aveva liquidato soltanto euro 500,00, importo ritenuto inferiore ai minimi dei parametri tariffari applicabili, chiedendo la rideterminazione delle spese in euro 1.189,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR quanto alla liquidazione delle spese del primo grado. Ha rilevato che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime inderogabili previste dai parametri tariffari. Nel caso concreto, l’importo di euro 500,00 era inferiore ai valori applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione ammessa per la causa seriale e di modesta complessità. La motivazione del TAR, fondata sul carattere seriale e non complesso del contenzioso, è stata ritenuta non apodittica e idonea a giustificare una riduzione, ma non fino a scendere sotto i minimi tariffari. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese dell’appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e previsto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato quale base per la motivazione mediante rinvio ai precedenti conformi della Sezione in controversie analoghe.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione era stata ordinata in favore della ricorrente.

  • decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014

    «limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare»

    I parametri forensi, come modificati, individuano soglie minime di riduzione del compenso che il giudice non può oltrepassare nella liquidazione delle spese.

  • decreto del Ministro della giustizia n. 147 del 2022

    Stabilisce i valori tariffari applicabili allo scaglione di valore da euro 1.101 a euro 5.200, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.

  • art. 4, comma 4, decreto del Ministro della giustizia n. 147 del 2022

    Consente la riduzione dei valori parametrici, ma non autorizza il giudice a scendere al di sotto delle soglie minime tariffarie.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

Massime di principio

  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali è espressione di discrezionalità, ma tale discrezionalità è vincolata al rispetto delle soglie minime inderogabili previste dai parametri forensi applicabili.
  • La serialità e la modesta complessità della controversia possono giustificare una riduzione dei compensi parametrali, ma non consentono di liquidare somme meramente simboliche né di scendere al di sotto dei minimi tariffari.
  • Una motivazione che valorizzi il carattere seriale e non complesso della controversia può giustificare la riduzione delle spese, purché l’importo finale resti conforme ai valori minimi stabiliti dalla disciplina parametrica.
  • Quando l’appello riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese, il giudice può riformare parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando l’importo dovuto, con condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del grado d’appello.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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