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Sentenza

Sentenza n. 3642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 6719/2023

Giustizia amministrativa202402845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VI, n. 6719/2023, che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e del diniego di accertamento di conformità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava l’ordinanza comunale di demolizione emessa a seguito di un sopralluogo, deducendo carenza di istruttoria e motivazione per la contestuale formazione della relazione tecnica e dell’ordinanza, nonché violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’ordinanza rilevava ampliamenti di superficie e volume, con modifica della sagoma, rispetto al permesso di costruire rilasciato nel 2002. Con motivi aggiunti era stato impugnato anche il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. L’appellante contestava il criterio di computo del volume e dell’altezza dell’ultimo piano a falde inclinate, sostenendo l’applicabilità di una diversa disposizione delle norme tecniche di attuazione; deduceva inoltre il mancato riconoscimento delle deroghe agli indici edilizi previste dall’art. 14, comma 7, d.lgs. 102/2014 per il miglioramento dell’efficienza energetica, l’erroneo computo dei solai intermedi e l’inclusione di un pergolato asseritamente realizzabile in edilizia libera. Contestava infine la genericità degli accertamenti comunali. In via preliminare chiedeva il rinvio della trattazione in attesa della definizione di un distinto giudizio, pendente in primo grado, relativo a un diniego di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha negato il rinvio richiesto, rilevando che il rinvio nel processo amministrativo ha carattere eccezionale e che la pendenza in primo grado del diverso giudizio non giustificava una dilazione, anche in considerazione del principio di ragionevole durata del processo. Nel merito, ha ritenuto ipotetiche e non provate le censure di difetto di istruttoria: la mera coincidenza temporale tra relazione tecnica e ordinanza non dimostra errori o lacune dell’accertamento. Gravava sull’interessato l’onere di allegare e fornire almeno un principio di prova degli errori di fatto o di calcolo relativi alle superfici e ai volumi, ferma la possibilità per il giudice di esercitare poteri acquisitivi per riequilibrare l’asimmetria informativa. La motivazione dell’ordinanza è stata ritenuta sufficiente, poiché descriveva analiticamente le difformità rispetto al titolo e la conseguente modifica della sagoma; le contestazioni dell’appellante erano generiche e meramente astratte. L’omessa comunicazione di avvio è stata qualificata come irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, in ragione della natura vincolata e repressiva del potere edilizio una volta accertato l’abuso. Quanto al diniego di sanatoria, il Collegio ha rilevato che esso si fondava su una pluralità di ragioni ostative, solo alcune delle quali censurate. Ha quindi confermato l’applicazione della disposizione delle norme tecniche relativa al computo del volume del fabbricato, distinta da quella concernente l’altezza dell’edificio, e la correttezza del computo dell’altezza media all’intradosso di 3,59 metri per l’ultimo piano a falde inclinate, dato non specificamente contestato. Ha inoltre confermato il diniego delle deroghe energetiche, poiché l’interessato non aveva dimostrato il requisito della riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, certificata secondo la normativa richiamata. È stata infine ritenuta corretta l’esclusione dei solai intermedi dal beneficio relativo agli elementi il cui maggior spessore può essere escluso dal computo, poiché la disposizione riguarda murature esterne ed elementi di chiusura superiori e inferiori, non gli elementi interni. Spese compensate per la natura delle questioni e la possibile definizione della vicenda mediante altra sanatoria pendente.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione dell’udienza straordinaria da remoto.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione è configurato come eccezionale e richiede presupposti specifici non ravvisati nel caso concreto.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Enuncia il principio di ragionevole durata del processo, al cui raggiungimento devono cooperare tutte le parti; tale principio ostava al rinvio richiesto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Prevede la comunicazione di avvio del procedimento; la sua omissione non ha determinato l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di esercizio vincolato del potere repressivo edilizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio costituisce irregolarità non invalidante quando, per la natura vincolata del potere, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’accertamento di conformità, il cui diniego è stato ritenuto legittimo in presenza di difformità volumetriche non sanate e della mancata prova dei requisiti per le deroghe energetiche.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    Riguarda il distinto procedimento di sanatoria pendente in altro giudizio; la sua pendenza non imponeva il rinvio dell’appello.

  • art. 14, comma 7, d.lgs. 102/2014

    «riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo»

    Le deroghe agli indici edilizi per il miglioramento dell’efficienza energetica presuppongono la prova certificata del raggiungimento della riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    Attribuisce al giudice poteri acquisitivi diretti a riequilibrare l’asimmetria informativa, senza sostituire l’onere della parte di fornire almeno un principio di prova.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Pone a carico della parte l’onere di provare i fatti rilevanti, compresi gli errori di fatto o di calcolo dedotti contro gli accertamenti edilizi.

Massime di principio

  • La contestazione dell’ordinanza di demolizione non può fondarsi sulla sola coincidenza temporale tra la relazione tecnica di sopralluogo e il provvedimento repressivo: il ricorrente deve allegare specificamente errori di fatto, di calcolo o lacune istruttorie e fornire almeno un principio di prova, ferma la possibilità del giudice di acquisire d’ufficio elementi necessari a riequilibrare l’asimmetria informativa.
  • L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando individua analiticamente le opere difformi rispetto al titolo edilizio, quantifica o descrive le variazioni di superficie e volume e indica la modifica della sagoma; una censura meramente astratta di difetto di motivazione non è idonea a determinarne l’annullamento.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l’ordinanza di demolizione quando l’amministrazione esercita un potere repressivo vincolato a seguito dell’accertamento dell’abuso, poiché l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Ai fini del computo del volume di un fabbricato, deve essere applicata la specifica disposizione urbanistica relativa al volume e non quella concernente il diverso parametro dell’altezza dell’edificio; per un ultimo piano a falde inclinate è computabile l’altezza media all’intradosso quando ciò è previsto dalla disciplina sul volume del fabbricato.
  • Le deroghe agli indici di superficie, altezza, volume e rapporto di copertura previste per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica richiedono la prova certificata del conseguimento della riduzione minima della trasmittanza prescritta dalla legge; in mancanza, il beneficio non può essere riconosciuto.
  • La disciplina che consente di non computare i maggiori spessori funzionali al miglioramento energetico, quando riferita alle murature esterne e agli elementi di chiusura superiori e inferiori, non si estende automaticamente agli elementi interni del fabbricato, quali i solai intermedi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

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