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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20730/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di diffamazione (art.595 c.p.) per due lettere raccomandate contenenti espressioni offensive dirette alle avvocate Giuseppina Bascià e Federica Di Muro; il ricorrente deduceva: 1) sussistenza della causa di giustificazione (art.51 c.p.) come esercizio del diritto di critica e legittima richiesta di atti processuali; 2) mancata prova della diffusività delle missive (non risulterebbe la ricezione da parte delle autorità indicate per conoscenza); 3) estinzione del reato per intervenuta prescrizione (sostenendo che la prescrizione era maturata già a maggio 2023); 4) censura sul trattamento sanzionatorio e mancata valutazione dello stato d'agitazione e dell'inesistenza di danni risarcibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi nel loro complesso infondati sul piano del merito (esclusa la scriminante del diritto di critica e ritenuta provata la diffusività delle missive sulla base dei timbri di deposito e della trasmissione in atti), ma ha rilevato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione calcolando il termine massimo (art.161 c.p.) e le cause di sospensione (art.159 c.p.). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte ha altresì confermato che sussistevano elementi atti a giustificare la valutazione del danno reputazionale delle parti offese, e ha richiamato l'obbligo del giudice d'impugnazione di esaminare il fondamento dell'azione civile (art.578 c.p.p.), ma l'annullamento disposto ha riguardato unicamente gli effetti penali.

Norme richiamate

  • art.595 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di diffamazione; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in relazione alle espressioni offensive contenute nelle lettere.

  • art.51 cod. pen.

    Causa di giustificazione (esercizio del diritto di critica) interpretata restrittivamente: la Corte richiede congruenza tra narrazione e fatti, continenza espositiva e concreto interesse alla divulgazione; tali requisiti sono risultati mancanti.

  • art.161 cod. pen.

    Fissa il termine massimo di prescrizione della fattispecie contestata; la Corte ha calcolato il termine decadenziale a partire dal tempus commissi delicti e lo ha confrontato con le sospensioni per determinare l'estinzione del reato.

  • art.159 cod. pen.

    Regola le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha considerato specifiche sospensioni (es. disciplina emergenziale e richieste di parte) per computare il momento in cui la prescrizione si è perfezionata.

  • art.578 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del giudice d'impugnazione di esaminare il fondamento dell'azione civile; la Corte ha richiamato tale obbligo nel confermare che le statuizioni civili devono essere valutate anche in sede di impugnazione.

  • art.173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha indicato che il ricorso è stato dedotto nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • La causa di giustificazione del diritto di critica è valutata restrittivamente: occorre dimostrare la corrispondenza tra l'affermazione e i fatti, la continenza del linguaggio e l'esistenza di un interesse concreto alla divulgazione; toni offensivi o epiteti personali possono escludere la scriminante.
  • La prova della 'diffusività' in materia di diffamazione può essere fornita con documentazione attestante il deposito o la trasmissione delle comunicazioni (es. timbri di cancelleria, inserimento nel fascicolo processuale, trasmissione alla Procura).
  • Il calcolo della prescrizione parte dal tempus commissi delicti e richiede l'aggregazione delle sospensioni previste dall'ordinamento; la prescrizione può avere effetto anche se intervenuta dopo la sentenza di merito e può essere rilevata in sede di legittimità con annullamento senza rinvio agli effetti penali.
  • In presenza di statuizioni civili, il giudice d'impugnazione è obbligato ad esaminare il fondamento dell'azione civile senza limiti: anche se il reato si estingue per prescrizione, la valutazione della responsabilità civile e del danno in sede di impugnazione resta oggetto di verifica.
  • Un'affermazione del difensore che contesti l'attribuibilità delle missive o la loro ricezione deve essere contrastata con prove concrete; l'assenza di prova certa sull'autoria o sulla ricezione può essere decisiva ma la Corte accetta indizi probatori come timbri di deposito e trasmissioni ufficiali.

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