Cassazione Penale, Sentenza n. 4854/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la riforma della qualificazione del fatto da omicidio colposo aggravato (previsione dell'evento) a omicidio volontario con dolo eventuale operata dalla Corte di Assise d'Appello in sede di rinvio. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: 1) il dolo eventuale non sarebbe stato dimostrato ma andava escluso in favore della colpa con previsione, considerando il limitato "spatium deliberandi", lo stato di agitazione, la scarsa visibilità e la natura intimidatoria del primo colpo; 2) omesso riconoscimento della legittima difesa, anche putativa, per il contesto di intrusioni ripetute e il pericolo ritenuto dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che le doglianze fossero in larga parte impugnazioni di merito vietate in sede di legittimità (rivalutazione dei fatti e delle prove). Ha confermato che, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha compiuto un nuovo e fondato esame delle prove (come consentito dall'annullamento per manifesta illogicità della motivazione), valorizzando elementi decisivi: il secondo colpo esploso nella direzione in cui si trovava la vittima; la specifica capacità offensiva del fucile a pallettoni; la sequenza temporale (primo colpo in aria e dopo circa 15 secondi il secondo) e la buona visuale dell'imputato. Tali elementi giustificano la configurazione del dolo eventuale e l'esclusione della colpa cosciente. Inoltre la doglianza sulla legittima difesa putativa è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello e, comunque, manifestamente infondata dato che dopo il primo colpo i malfattori avevano desistito e tentavano di allontanarsi, mentre il secondo colpo fu esploso ad altezza d'uomo in direzione delle persone.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
originaria imputazione di omicidio volontario
norma sul delitto di omicidio volontario come riferimento per la qualificazione originaria della condotta
art. 589 cod. pen.
richiamata nella prima qualificazione (omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento) e confrontata con la configurazione dolosa
art. 61, primo comma, n. 3 cod. pen.
aggravante della previsione dell'evento
utilizzata nella valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti in relazione alla previsione dell'evento
art. 62, comma 1, n. 5 cod. pen.
attenuante del concorso doloso della persona offesa
riconosciuta in primo grado e valutata nella dinamica delle qualificazioni contrapposte
art. 52 cod. pen.
richiamata nella discussione sulla possibile giustificazione della condotta; la Corte ha ritenuto che i presupposti della legittima difesa (e della putativa) non sussistessero nei fatti
art. 59 cod. pen.
richiamato in relazione alla legittima difesa putativa ma non applicabile per assenza dei presupposti fattuali
art. 606 cod. proc. pen.
individua i limiti di censura in Cassazione: è ammissibile solo il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non è consentita rivalutazione meramente fattuale
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
poteri del giudice di rinvio
stabilisce i limiti e i poteri del giudice in sede di rinvio dopo annullamento, distinguendo l'annullamento per violazione di legge da quello per vizio di motivazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti della motivazione nel ricorso
richiama i limiti nella formulazione dei motivi in Cassazione conformemente alle sentenze rescindenti
Giurisprudenza (Sez. U, "Espenhahn" e altre pronunce)
Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, "Espenhahn"
principi sugli indicatori per distinguere dolo eventuale da colpa cosciente: richiesta rigorosa dimostrazione della rappresentazione e accettazione del rischio da parte dell'agente; la Corte ha applicato tali criteri ma ha ritenuto che qui la natura dell'azione (uso volontario di arma verso persone) renda inidonea la qualificazione come colpa cosciente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione meramente fattuale: i motivi che chiedono diversa valutazione delle prove sono inammissibili se mascherano un sindacato sul merito.
- Dopo un annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio può effettuare un nuovo esame delle prove, purché non ripeta i vizi censurati e motivi diversamente sui punti critici.
- La configurabilità del dolo eventuale richiede che l'agente si sia rappresentato la concreta possibilità dell'evento mortale e l'abbia accettata: indici utili sono direzione del colpo, capacità offensiva dell'arma, tempo, ripetizione dell'azione e comportamento successivo.
- L'uso volontario di un'arma in direzione di persone e l'efficacia offensiva delle munizioni (es. pallettoni) favoriscono la qualificazione in dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente, specialmente se il secondo sparo è diretto verso le persone e non solo intimidatorio.
- La legittima difesa o la sua forma putativa devono essere dedotte e coltivate nei gradi processuali previsti: introdurla tardivamente (non proposta in appello) può determinare l'inammissibilità; inoltre va provata la sussistenza di un pericolo attuale di aggressione al momento dell'azione.
- Il richiamo al panico o alla breve durata dell'azione non esclude automaticamente il dolo eventuale se vi sono elementi che mostrano consapevolezza della direzione del tiro e accettazione del rischio.
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