Sentenza n. 1474/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4397/2024, depositata e resa pubblica il 11.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 15134/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4397/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi euro 1.500 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Il giudicato aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi decorrenti dal sorgere dei singoli diritti. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 ottobre 2024 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, la regolare notificazione presso la sede reale del Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. L'Amministrazione resta comunque titolare del potere di adempiere anche dopo l'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021
È richiamata per affermare che l'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza può essere ordinata l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo conformativo e ordinatorio grava su una pubblica amministrazione e la parte privata non ha conseguito l'utilità riconosciuta dal giudicato.
- La sentenza passata in giudicato che riconosce un'utilità patrimoniale nei confronti della pubblica amministrazione impone all'Amministrazione di adottare gli atti e compiere le attività necessarie a conseguire concretamente tale utilità, non essendo sufficiente una mera presa d'atto del decisum.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può essere accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato e decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato.
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