Cassazione Penale, Sentenza n. 8285/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati associativi e di stupefacenti. Unico motivo di ricorso: vizio di utilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione del coindagato De Santis Salvatore, per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., in quanto mancava un decreto motivato del PM che attestasse eccezionali ragioni di urgenza e l'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura per poter utilizzare apparecchiature noleggiate dalla società "S.I.O. di CANTU"; dedotta l'inutilizzabilità degli atti ai sensi degli artt. 268 comma 3 e 271 cod. proc. pen. e la conseguente insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo la quale, se le apparecchiature sono installate nei locali della Procura e la registrazione avviene nei server ivi allocati, non rileva il titolo di disponibilità (noleggio) e non è richiesta una motivazione aggiuntiva del decreto del PM circa l'urgenza o l'inidoneità degli impianti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (tra cui le Sezioni Unite, sentenza "Carli" e pronunce della Cassazione) secondo cui è il luogo di utilizzo/registrazione che conta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 268, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che rileva il luogo di utilizzo/registrazione degli impianti (i locali della Procura); se le apparecchiature sono installate in Procura non è necessario aggiungere nel decreto del PM una motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza o sull'inidoneità/insufficienza degli impianti preesistenti, anche se l'impianto è fornito in noleggio da una società privata
art. 271 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni in presenza della violazione di art. 268; la Corte ha ritenuto che i presupposti di inutilizzabilità non ricorrevano alla luce della corretta applicazione del criterio del luogo di installazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna alla sanzione pecuniaria dovuta all'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e per la mancanza di assenza di colpa nella proposizione del ricorso
artt. 191, 273, 309 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza del ricorrente (presunte violazioni procedurali e vizio di motivazione); la Corte non ha ritenuto fondate queste doglianze alla luce del quadro probatorio e della giurisprudenza interpretativa
artt. 416-bis e 629 cod. pen.
Norme sostanziali relative ai reati per i quali è stata disposta la misura cautelare (associazione di tipo mafioso e reato connesso); menzionate nel provvedimento impugnato ma non oggetto diretto del profilo procedurale deciso in Cassazione
D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74
Norme sul traffico di stupefacenti, indicano i reati contestati all'imputato; non rilevanti ai fini della questione specifica sulle intercettazioni
Massime di principio
- Se le apparecchiature per intercettazioni sono installate nei locali della Procura e la registrazione avviene sui server allocati in Procura, non conta il titolo di disponibilità (proprietà o noleggio): non è richiesta una motivazione specifica del decreto del PM sulle eccezionali ragioni di urgenza o sull'inidoneità degli impianti.
- La questione decisiva è il luogo della registrazione (la collocazione fisica degli impianti/dei server), non la titolarità o il contratto di fornitura delle apparecchiature; quindi la mera appartenenza dei server ad una società privata non sufficiente a dichiarare inutilizzabili le intercettazioni quando l'impianto è installato in Procura.
- Per impugnare con successo l'utilizzabilità delle intercettazioni la difesa deve provare concretamente che la registrazione non è avvenuta nei locali della Procura, che è stato utilizzato un impianto di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, o che mancavano elementi essenziali del decreto che disponga le operazioni.
- La giurisprudenza di legittimità (incluse le Sezioni Unite, es. pronuncia "Carli") è consolidata su questo punto: le attività successive di ascolto e verbalizzazione possono svolgersi "in remoto" senza compromettere l'utilizzabilità delle registrazioni, purché la registrazione sia avvenuta nei locali della Procura.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la non manifesta infondatezza dei motivi: motivi chiaramente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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