Cassazione Civile, Ordinanza n. 13828/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi nei confronti di un soggetto che era garante di obbligazioni bancarie e consortili. L'opponente ha proposto opposizione davanti al Tribunale competente per il monitorio chiedendo, in via principale e subordinata, l'accertamento della nullità di alcune fideiussioni bancarie perché conformi allo schema ABI ritenuto contrario alla normativa antitrust; in subordine ha invocato la liberazione per decadenza ex art. 1957 c.c., la liberazione per violazione degli obblighi di buona fede ex art. 1956 c.c. e, ancora in subordine, l'insussistenza del credito per difetto di prova documentale. Il Tribunale ha ritenuto che la domanda di nullità, proposta come domanda riconvenzionale con efficacia di giudicato, appartenesse alla competenza della sezione specializzata imprese di altro Tribunale e ha declinato la competenza sull'intera causa, ritenendo applicabile l'art. 34 c.p.c. La ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo violazione dell'art. 645 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c., sostenendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo appartiene alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto e che, al più, la questione sulla nullità delle fideiussioni bancarie poteva essere decisa incidenter tantum, senza spostare l'intero giudizio; al massimo, andava separata la sola domanda riconvenzionale, lasciando ferma la causa monitoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che la domanda di nullità delle fideiussioni bancarie, proposta dall'opponente come riconvenzionale e destinata ad avere efficacia di giudicato, rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, poiché riguarda la nullità del contratto a valle per contrasto con una intesa anticoncorrenziale. Tuttavia ha affermato che il Tribunale di Enna non poteva declinare la competenza sull'intera opposizione a decreto ingiuntivo, perché la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile ai sensi dell'art. 645 c.p.c. Ne consegue che la causa monitoria resta davanti al Tribunale di Enna, mentre la sola domanda riconvenzionale va separata e rimessa al Tribunale di Napoli, sezione imprese; la coordinazione tra i giudizi resta affidata alla sospensione ex art. 295 c.p.c. se ne ricorrono i presupposti. Le spese del regolamento sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo è funzionale, inderogabile e non modificabile per connessione; se vi è una riconvenzionale di competenza di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve separare le cause e non spostare l'intero processo.
art. 34 c.p.c.
si applica alla domanda pregiudiziale o riconvenzionale idonea a formare giudicato, ma non consente di derogare alla competenza funzionale dell'opposizione monitoria.
art. 295 c.p.c.
la coordinazione tra il giudizio sull'opposizione e quello sulla domanda riconvenzionale va eventualmente affidata alla sospensione necessaria, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 1418 c.c.
richiamato quale base della domanda di nullità assoluta delle fideiussioni dedotta dall'opponente.
art. 1419 c.c.
richiamato in via subordinata per la nullità parziale delle clausole fideiussorie.
art. 1957 c.c.
invocato dall'opponente quale causa di liberazione del fideiussore per decadenza del creditore.
art. 1956 c.c.
invocato dall'opponente quale ulteriore causa di liberazione del fideiussore per violazione degli obblighi di informazione e correttezza del creditore.
art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990
disposizione antitrust richiamata come parametro della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI.
art. 3 D.Lgs. 168/2003
attribuisce alla sezione specializzata imprese la competenza per le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea e quelle connesse alla nullità delle fideiussioni a valle.
art. 33, comma 2, L. 287/1990
richiamato come base della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie antitrust.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile: eventuali questioni devolute per riconvenzione ad altro giudice non possono travolgere l'intera causa monitoria.
- Se l'opponente introduce una domanda riconvenzionale autonoma, idonea a essere decisa con efficacia di giudicato e appartenente alla competenza di una sezione specializzata, il giudice dell'opposizione deve separare le cause e rimettere solo la domanda riconvenzionale al giudice competente.
- La domanda di nullità di una fideiussione bancaria conforme allo schema ABI e prospettata per contrasto con la normativa antitrust ricade nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
- Quando la questione antitrust è proposta come domanda autonoma o riconvenzionale, essa non si esaurisce in una mera eccezione incidentale; se è diretta a un accertamento con efficacia di giudicato, comporta la competenza del giudice specializzato.
- La coordinazione tra giudizio monitorio e giudizio sulla domanda riconvenzionale separata può avvenire, se del caso, mediante sospensione del processo pregiudicato.
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