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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13247 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava la dichiarazione di tardività del proprio ricorso contro gli avvisi di accertamento TIA. Aveva presentato un'istanza di accertamento con adesione e, successivamente, era stato redatto un verbale di mancato accordo. La CTR aveva ritenuto che tale verbale facesse cessare la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare gli avvisi. La ricorrente sosteneva invece che il semplice mancato raggiungimento dell'accordo non fosse equiparabile al rigetto formale dell'istanza e non interrompesse la sospensione prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che il verbale di mancato accordo non interrompe né fa cessare anticipatamente la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'accertamento. Solo un diniego formale dell'istanza, comunicato dal gestore, può determinare la ripresa dei termini secondo il regolamento comunale. Poiché il periodo di sospensione terminava il 27 dicembre 2005 e il ricorso era stato notificato il 23 gennaio 2006, esso era tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR della Toscana, anche per la decisione sulle spese e per l'esame nel merito degli altri motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Disciplina il termine per proporre ricorso tributario. Nel caso concreto, il termine doveva essere calcolato considerando l'intera sospensione di 90 giorni derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6, comma 3, e 12, comma 2

    "la sospensione per un periodo di novanta giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento"

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per 90 giorni il termine per impugnare l'atto. La sospensione non viene meno solo perché, prima della scadenza dei 90 giorni, le parti verbalizzano il mancato raggiungimento dell'accordo.

  • Regolamento del Comune di Capannori sull'accertamento con adesione, Delib. C.C. 9 novembre 2004, n. 78, art. 7, comma 6

    "se il soggetto gestore non intende o non può applicare l'istituto, ne da formale comunicazione all'utente, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, specificandone i motivi. Dalla notificazione della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento della tariffa"

    La ripresa dei termini è collegata esclusivamente alla formale comunicazione di diniego dell'istanza da parte del gestore, non al verbale con cui le parti constatano il mancato accordo.

  • Regolamento del Comune di Capannori, art. 9, comma 3

    La disposizione relativa alla verbalizzazione del mancato accordo non prevede effetti derogatori rispetto alla sospensione legale di 90 giorni del termine per ricorrere.

  • Costituzione, art. 3

    La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità relativa alla diversa disciplina tra mancato accordo, rinuncia definitiva e rigetto formale dell'istanza, ritenendo tali situazioni non omogenee.

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva di un'istanza di accertamento con adesione sospende normalmente per 90 giorni il termine per impugnare l'avviso di accertamento.
  • Il semplice verbale di mancato accordo tra contribuente e amministrazione non interrompe la sospensione e non fa ripartire anticipatamente il termine per il ricorso.
  • La sospensione può cessare prima della scadenza solo in presenza di un atto che esprima una rinuncia definitiva o di un formale diniego dell'istanza, quando ciò sia previsto dalla disciplina applicabile.
  • Per verificare la tempestività del ricorso occorre distinguere tra mancato accordo, rigetto formale, rinuncia espressa e proposizione del ricorso, perché tali eventi possono produrre effetti diversi sui termini.
  • In caso di dubbio, il termine dovrebbe essere calcolato conservando l'intero periodo di sospensione previsto dalla legge, salvo un atto formale e inequivoco idoneo a farlo riprendere.

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