Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03201/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rifiuto tacito dell'istanza di rimborso IRPEF presentata per l'anno 2002 da un ex dirigente ENEL, che chiedeva il rimborso delle ritenute operate sulle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al TFR. In via principale sosteneva che tali somme derivassero da un fondo/previdenza integrativa avente natura assicurativa sulla vita e fossero quindi soggette a ritenuta del 12,50%; in subordine chiedeva comunque il rimborso parziale assumendo che sulla componente di rendimento fosse stata applicata un'aliquota più elevata di quella dovuta. La CTP aveva accolto solo la domanda subordinata, la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio, negando il rimborso. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione di norme processuali e sostanziali e falsa applicazione del principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, sostenendo che la CTR avesse errato nel qualificare e valutare il "rendimento" del fondo e nel non considerare le prove prodotte; 2) omessa pronuncia sul diritto agli interessi sul rimborso, riproposto in sede di riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR nella parte in cui aveva negato il rimborso, osservando che, nel caso concreto, non risultava provato che le somme fossero il frutto di investimenti sul mercato del capitale accantonato e che il mero conteggio/certificazione Enel non era sufficiente a dimostrare un rendimento netto agevolabile al 12,50%. Ha inoltre osservato che la negazione del diritto al rimborso comportava logicamente anche la negazione degli accessori sugli importi richiesti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro della doglianza processuale del ricorrente in tema di giudizio tributario e rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per contestare la pretesa non conformità della decisione di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione

  • artt. 392 ss. c.p.c.

    richiamati nella censura relativa al giudizio di rinvio

  • art. 1362 c.c.

    invocato per sostenere una diversa interpretazione degli accordi istitutivi del fondo previdenziale

  • art. 1363 c.c.

    invocato insieme agli altri criteri ermeneutici contrattuali

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni e delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove offerte

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato come vizio dedotto per error in procedendo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come vizio dedotto per violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sul capo relativo agli interessi

  • artt. 1, comma secondo, 53 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel motivo sull'omessa pronuncia e sulla disciplina del processo tributario

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    invocato dal ricorrente a fondamento del trattamento fiscale agevolato delle prestazioni di previdenza complementare

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30

    richiamato dal ricorrente quale base normativa del trattamento agevolato

  • art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482

    indicata quale norma che prevede la ritenuta del 12,50% sui rendimenti di capitale imputabili all'investimento del fondo

  • artt. 16 e 17 TUIR

    richiamati dal principio delle Sezioni Unite per distinguere il regime della sorte capitale da quello dei rendimenti e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, applicare la tassazione separata

  • art. 16, comma 1, lett. a), TUIR

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite per la tassazione separata della parte capitale relativa alla cessazione del rapporto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di prestazioni erogate da fondi previdenziali complementari aziendali, la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto effettivamente derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato; non vi rientrano gli importi calcolati mediante mere riserve matematiche o criteri tecnico-attuariali di capitalizzazione.
  • Il contribuente che chiede il rimborso dell'imposta assolta sulle somme erogate dal fondo è attore in senso sostanziale e deve provare, con elementi specifici, che il fondo abbia investito sul mercato il capitale accantonato, quale rendimento abbia conseguito e come tale rendimento sia stato imputato alla sua posizione individuale.
  • Il mero prospetto o conteggio rilasciato dal datore di lavoro o dal fondo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rendimento agevolabile se non specifica i criteri di quantificazione e non chiarisce l'effettivo investimento del capitale.
  • Se viene negato il diritto al rimborso dell'imposta principale, viene meno anche il diritto agli accessori richiesti su quella stessa pretesa.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare in concreto la natura del fondo, la presenza di investimenti sul mercato e l'ammontare del rendimento effettivamente imponibile o agevolabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.