Cassazione Civile, Ordinanza n. 03201/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto tacito dell'istanza di rimborso IRPEF presentata per l'anno 2002 da un ex dirigente ENEL, che chiedeva il rimborso delle ritenute operate sulle somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al TFR. In via principale sosteneva che tali somme derivassero da un fondo/previdenza integrativa avente natura assicurativa sulla vita e fossero quindi soggette a ritenuta del 12,50%; in subordine chiedeva comunque il rimborso parziale assumendo che sulla componente di rendimento fosse stata applicata un'aliquota più elevata di quella dovuta. La CTP aveva accolto solo la domanda subordinata, la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio, negando il rimborso. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione di norme processuali e sostanziali e falsa applicazione del principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, sostenendo che la CTR avesse errato nel qualificare e valutare il "rendimento" del fondo e nel non considerare le prove prodotte; 2) omessa pronuncia sul diritto agli interessi sul rimborso, riproposto in sede di riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR nella parte in cui aveva negato il rimborso, osservando che, nel caso concreto, non risultava provato che le somme fossero il frutto di investimenti sul mercato del capitale accantonato e che il mero conteggio/certificazione Enel non era sufficiente a dimostrare un rendimento netto agevolabile al 12,50%. Ha inoltre osservato che la negazione del diritto al rimborso comportava logicamente anche la negazione degli accessori sugli importi richiesti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della doglianza processuale del ricorrente in tema di giudizio tributario e rinvio
art. 384 c.p.c.
richiamato per contestare la pretesa non conformità della decisione di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
artt. 392 ss. c.p.c.
richiamati nella censura relativa al giudizio di rinvio
art. 1362 c.c.
invocato per sostenere una diversa interpretazione degli accordi istitutivi del fondo previdenziale
art. 1363 c.c.
invocato insieme agli altri criteri ermeneutici contrattuali
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni e delle prove
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove offerte
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato come vizio dedotto per error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come vizio dedotto per violazione di legge
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia sul capo relativo agli interessi
artt. 1, comma secondo, 53 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel motivo sull'omessa pronuncia e sulla disciplina del processo tributario
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
invocato dal ricorrente a fondamento del trattamento fiscale agevolato delle prestazioni di previdenza complementare
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato dal ricorrente quale base normativa del trattamento agevolato
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
indicata quale norma che prevede la ritenuta del 12,50% sui rendimenti di capitale imputabili all'investimento del fondo
artt. 16 e 17 TUIR
richiamati dal principio delle Sezioni Unite per distinguere il regime della sorte capitale da quello dei rendimenti e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, applicare la tassazione separata
art. 16, comma 1, lett. a), TUIR
richiamato nel principio delle Sezioni Unite per la tassazione separata della parte capitale relativa alla cessazione del rapporto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di prestazioni erogate da fondi previdenziali complementari aziendali, la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto effettivamente derivante dall'impiego sul mercato del capitale accantonato; non vi rientrano gli importi calcolati mediante mere riserve matematiche o criteri tecnico-attuariali di capitalizzazione.
- Il contribuente che chiede il rimborso dell'imposta assolta sulle somme erogate dal fondo è attore in senso sostanziale e deve provare, con elementi specifici, che il fondo abbia investito sul mercato il capitale accantonato, quale rendimento abbia conseguito e come tale rendimento sia stato imputato alla sua posizione individuale.
- Il mero prospetto o conteggio rilasciato dal datore di lavoro o dal fondo non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza di un rendimento agevolabile se non specifica i criteri di quantificazione e non chiarisce l'effettivo investimento del capitale.
- Se viene negato il diritto al rimborso dell'imposta principale, viene meno anche il diritto agli accessori richiesti su quella stessa pretesa.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare in concreto la natura del fondo, la presenza di investimenti sul mercato e l'ammontare del rendimento effettivamente imponibile o agevolabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03183/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03186/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03187/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03188/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03189/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →