Cassazione Penale, Sentenza n. 26028/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione volto a contestare la valutazione di merito della Corte d'Appello relativa a fatti di natura persecutoria e di danneggiamento: il ricorrente censurava la qualificazione e la valutazione probatoria delle condotte per cui era stato ritenuto responsabile (in un contesto abituale e continuativo di atti persecutori, l'agente in una delle occasioni sfondava la porta dell'esercizio professionale della persona offesa con l'evidente fine di aggredirla e minacciarla mentre la vittima tentava di chiamare i Carabinieri, scaraventava a terra un espositore di merce e lanciava oggetti verso la persona offesa). Il motivo unico chiedeva in pratica una rivalutazione del peso delle prove e una diversa lettura dei medesimi dati probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo unico, ritenendo che le critiche del ricorrente attengono esclusivamente a questioni di fatto e alla rivalutazione del materiale probatorio, operazioni precluse in sede di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui le condotte volontarie, violente e intimidatorie integrano il dolo di danneggiamento con minacce. In conseguenza della inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione è stata redatta in forma semplificata dati i principi consolidati applicati e la non particolare complessità della questione.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen. (danneggiamento con minacce)
La Corte interpreta l'art. 635 cod. pen. nel senso che è sufficiente la contemporaneità delle minacce con il fatto produttivo del danneggiamento: le minacce contestuali al danneggiamento sono assorbite nel reato di danneggiamento aggravato, essendo rilevante la pericolosità manifestata dall'agente durante l'esecuzione del fatto.
Principio di sindacato della Cassazione sulla motivazione (giurisprudenza consolidata)
La Corte richiama il principio consolidato per cui la Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito o a una diversa lettura dei medesimi dati probatori; il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di motivazione macroscopicamente evidenti (ictu oculi). Le deduzioni che ricostruiscono i fatti in modo diverso sono inammissibili se mirano solo a rivalutazioni probatorie.
Regole processuali su inammissibilità e condanna alle spese/ammenda
In caso di ricorso manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; in questo caso la somma è stata determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a chiedere la rivalutazione dei fatti o del peso delle prove è di norma inammissibile: la Cassazione sindaca la legittimità e la logica della motivazione, non i giudizi di fatto.
- Per l'integrazione dell'art. 635 c.p. (danneggiamento con minacce) è sufficiente che le minacce siano contemporanee al fatto dannoso; le minacce contestuali possono essere assorbite nel reato di danneggiamento aggravato.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario dedurre un vizio di diritto o una macroscopica illogicità/incoerenza della motivazione, non semplici preferenze interpretative dei fatti.
- Nei casi di condotte abituali e intimidatorie (stalking), atti distruttivi e comportamenti volti a impaurire la vittima possono legittimamente integrare il dolo di danneggiamento e l'aggravante delle minacce se valutati come manifestazione pericolosa della condotta.
- Se il ricorso è manifestamente infondato è prevedibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi strategico valutare rigorosamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre il ricorso.
- Nelle impugnazioni è opportuno focalizzarsi su errori di diritto, violazioni procedurali o su vizi motivazionali chiari e percepibili ictu oculi, indicando in modo preciso e argomentato il difetto dedotto.
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