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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17063/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni dipendenti comunali della polizia municipale avevano chiesto il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria D, livello economico D1, con correlativo pagamento delle differenze retributive rispetto alla categoria C, sostenendo che l’art. 29 dell’accordo sulle c.d. code contrattuali del 14 settembre 2000, letto alla luce del c.c.n.l. 31 marzo 1999, del c.c.n.l. 1 aprile 1999, della legge quadro sulla polizia municipale e dei canoni ermeneutici contrattuali, prevedesse un passaggio alla categoria D per il personale addetto a effettivi compiti di coordinamento e controllo, senza che fosse decisivo il modo di accesso alla ex sesta qualifica funzionale. In subordine, hanno dedotto il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. 165/2001, assumendo di avere svolto compiti propri della categoria D, e hanno inoltre censurato l’omesso esame di un parere del Ministero dell’Interno che ritenevano favorevole alla loro tesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui il passaggio alla categoria D ex art. 29, lett. c), dell’accordo del 14 settembre 2000 spetta solo al personale già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedura concorsuale, requisito che i ricorrenti non possedevano perché erano transitati nella ex 6ª qualifica per riclassificazione contrattuale e non per concorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non specifico e, in sostanza, volto a ottenere una rivalutazione di merito, nonché inammissibile il terzo motivo perché censurava la mancata valutazione di un documento e non l’omesso esame di un fatto decisivo, con richiesta surrettizia di nuovo giudizio di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 c.c.n.l. 31 marzo 1999

    Ha disciplinato la collocazione dell’area di vigilanza nella categoria C e la riclassificazione del personale già inquadrato nella ex 5ª qualifica funzionale nella ex 6ª qualifica funzionale dal 1 gennaio 1998.

  • art. 24, comma 2, lett. e), c.c.n.l. 1 aprile 1999

    Richiamato come base dell’accordo successivo sulle iniziative per il passaggio alla categoria D del personale dell’area di vigilanza.

  • art. 29 c.c.n.l. 5 luglio 2000

    comma 1, lett. c); comma 4

    Il passaggio alla categoria D è riservato al personale dell’area di vigilanza già collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di procedura concorsuale su posti istituiti dopo il d.P.R. n. 268/1987; il comma 4 ha natura organizzativa e programmatoria e non modifica i presupposti sostanziali del passaggio.

  • legge n. 65 del 1986

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere una struttura gerarchicamente ordinata della polizia municipale, ma ritenuta non idonea a incidere sui requisiti contrattuali del passaggio di categoria.

  • l.r. Sicilia n. 17 del 1990

    Recepimento regionale della disciplina sulla polizia municipale, considerata dalla Corte non decisiva ai fini dell’inquadramento contrattuale preteso.

  • artt. 1362, 1363 e 1365 c.c.

    I canoni ermeneutici contrattuali non sono stati ritenuti violati perché il dato letterale della clausola contrattuale era chiaro e assorbente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    La domanda subordinata di differenze retributive per mansioni superiori è stata ritenuta non adeguatamente specificata e comunque non idoneamente dedotta nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare la violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Lamentare la mancata valutazione di un documento non equivale a dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria è stata depositata dai ricorrenti in vista della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la clausola collettiva subordina il passaggio a una categoria superiore al previo collocamento in una determinata qualifica a seguito di procedura concorsuale, tale requisito non può essere eluso valorizzando solo lo svolgimento in fatto di funzioni superiori o di coordinamento.
  • L’interpretazione del contratto collettivo deve partire dal dato letterale; se la clausola è chiara, i canoni ermeneutici ulteriori non possono essere usati per sovvertirne il significato univoco.
  • Una disposizione contrattuale di tipo organizzativo o programmatorio non incide, di per sé, sui presupposti sostanziali richiesti per il transito di categoria.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di differenze retributive per mansioni superiori richiede una puntuale allegazione della domanda proposta nei gradi di merito e dell’eventuale giudicato esterno invocato; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere trasformata in una critica alla valutazione di singoli documenti o in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
  • In cassazione è inammissibile ogni motivo che, sotto l’apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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