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Sentenza

Sentenza n. 1155/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania del 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CRESCENZI S.N.C. DEL DR. GIUSEPPE CRESCENZI il 16 aprile 2025: per l’annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari anche monocratiche della delibera di Giunta regionale della Campania del 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202501482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere regionali di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa, di approvazione del nomenclatore tariffario e degli schemi contrattuali con le strutture private accreditate

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (Regione e ASL)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera regionale n. 757/2024, relativa all’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei tetti di spesa, la delibera n. 80/2025, relativa al nomenclatore tariffario regionale, e, con motivi aggiunti, la delibera n. 175/2025, concernente gli schemi di contratto con le strutture private accreditate. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato, violazione del legittimo affidamento e manifesta ingiustizia. In particolare, ha contestato l’utilizzo preponderante del criterio storico per la determinazione dei budget, la scarsa incidenza degli indicatori di performance, il limite relativo al case mix, l’applicazione dei criteri alla luce del nuovo nomenclatore e l’invarianza del budget per prestazioni divenute più numerose con il nuovo sistema tariffario. Con i motivi aggiunti ha dedotto anche l’illegittimità derivata della delibera sugli schemi contrattuali e l’illegittimità della clausola di salvaguardia, ritenuta vessatoria e lesiva del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dal diritto dell’Unione europea. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992, nella parte in cui determina la sospensione automatica dell’accreditamento in caso di mancata stipula dell’accordo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure relative alla determinazione dei budget, al nomenclatore e alla clausola di salvaguardia. La ricorrente aveva dichiarato di non aver sottoscritto il contratto con l’ASL. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992, la mancata stipula dell’accordo comporti automaticamente ed ex lege la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo. La sospensione si produce alla scadenza del termine fissato per la sottoscrizione e impedisce alla struttura di erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale. La stipula dell’accordo è considerata presupposto essenziale, insieme all’autorizzazione e all’accreditamento, per il diritto al corrispettivo pubblico; in sua assenza, la struttura non ha interesse né legittimazione a contestare i tetti di spesa. È stata ritenuta irrilevante l’eventuale mancata convocazione da parte dell’ASL, poiché la struttura interessata avrebbe potuto attivarsi per sollecitare la stipula. Il TAR ha inoltre escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e ha ritenuto non lesi gli artt. 24 e 113 Cost., osservando che la preclusione deriva dalla clausola di salvaguardia e dalla mancata sottoscrizione del contratto, non direttamente dalla sospensione dell’accreditamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992

    In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso

    La mancata stipula dell’accordo contrattuale determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un provvedimento amministrativo; durante la sospensione la struttura non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    L’accreditamento istituzionale costituisce uno dei presupposti necessari per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione degli atti regionali, ma non esaminato nel merito a seguito della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 24 Cost.

    La prospettata lesione del diritto di difesa è stata esclusa; l’eventuale preclusione deriva dalla mancata stipula del contratto e dalla clausola di salvaguardia, non dalla sospensione automatica dell’accreditamento in sé.

  • art. 113 Cost.

    La disciplina non è stata ritenuta lesiva della tutela giurisdizionale, per le medesime ragioni esposte con riferimento all’art. 24 Cost.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale UE non è stata accolta, in quanto la causa è stata definita per improcedibilità e il Collegio ha escluso i prospettati dubbi di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Massime di principio

  • La mancata stipula dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 determina automaticamente ed ex lege la sospensione dell’accreditamento istituzionale, senza che sia necessario l’avvio di un procedimento o l’adozione di un autonomo provvedimento amministrativo.
  • La sospensione automatica dell’accreditamento opera dal momento in cui scade inutilmente il termine fissato per la sottoscrizione dell’accordo e produce l’impossibilità temporanea per la struttura privata di erogare prestazioni con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
  • La stipula dell’accordo contrattuale costituisce, insieme all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale, un presupposto essenziale per il diritto della struttura sanitaria privata al pagamento delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale o regionale.
  • La struttura privata accreditata che non sottoscrive l’accordo contrattuale, indipendentemente dall’imputabilità della mancata stipula all’amministrazione o all’operatore, non può pretendere il pagamento di prestazioni a carico del servizio sanitario e non ha interesse a contestare giudizialmente i tetti di spesa assegnati.
  • La mancata convocazione della struttura da parte dell’ASL non impedisce il prodursi dell’effetto sospensivo quando la struttura, titolare dell’interesse alla stipula, non abbia attivato strumenti idonei a sollecitare la conclusione dell’accordo entro il termine previsto.
  • La previsione legislativa della sospensione automatica dell’accreditamento non viola di per sé gli artt. 24 e 113 Cost., poiché l’eventuale preclusione alla contestazione dei tetti di spesa deriva dalla mancata stipula dell’accordo e dalla clausola di salvaguardia, non direttamente dall’effetto sospensivo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizioneQuestione di legittimità costituzionale

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