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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV - Infrastrutture ed impianti di produzione energetica sull’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. (richiamato dall’art. 1 comma 2-quater lettera b) del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii.), presentata dalla società ricorrente in data 13 novembre 2024, e finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a costruire ed esercitare un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia “Battery Energy Storage System” (BESS) denominato “Rampone BESS”, di Potenza pari a 50 MW e di Capacità pari a 100 MWh, da realizzare nel Comune di Montenero di Bisaccia (CB), Provincia di Campobasso, Regione Molise, sulla porzione di terreno di circa 1 ha distinti al N.T.C. Foglio 19, p.lle. n° 95, 148, 147

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto BESS da 50 MW e 100 MWh

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 13 novembre 2024 un’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e dell’art. 1, comma 2-quater, lett. b), del d.l. 7/2002, per la realizzazione nel territorio molisano di un impianto di accumulo elettrochimico stand-alone. Il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento e convocato la Conferenza di servizi il 28 aprile 2025, indicando un termine di 45 giorni per le determinazioni degli enti coinvolti e di 60 giorni per la conclusione del procedimento. Decorso tale termine, anche dopo il deposito di un’integrazione progettuale, non è stato adottato alcun provvedimento espresso. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro 30 giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Molise, sostenendo che l’impianto avrebbe effetti sull’intera rete elettrica nazionale, e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., poiché gli effetti diretti dell’autorizzazione riguardano la realizzazione dell’impianto nel territorio della Regione Molise; la rilevanza nazionale della logistica, del trasporto e della fornitura dell’energia non incide sull’ambito territoriale dell’atto autorizzatorio. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il termine massimo di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 decorreva dalla convocazione della Conferenza di servizi del 28 aprile 2025. Poiché l’impianto BESS stand-alone non era soggetto a VIA né a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 1, comma 2-quinquies, del d.l. 7/2002, non operava alcuna sospensione o esclusione dei termini per le procedure ambientali. Il termine era quindi ampiamente decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, integrando silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a. Le attività amministrative successive al deposito del ricorso non hanno eliminato l’inerzia, essendo intervenute tardivamente. Né la mole di lavoro o le difficoltà organizzative interne possono giustificare il mancato rispetto del termine procedimentale. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stata mantenuta ferma la discrezionalità dell’amministrazione sul contenuto della decisione finale. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un eventuale successivo giudizio, su istanza di parte, in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003

    La Conferenza di servizi deve essere convocata dal Ministero competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003

    Il procedimento unico per l’Autorizzazione Unica deve concludersi entro il termine massimo di sessanta giorni, al netto dei tempi delle procedure di valutazione ambientale quando necessarie.

  • art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002

    Costituisce la base normativa dell’Autorizzazione Unica richiesta per l’impianto di accumulo elettrochimico.

  • art. 1, comma 2-quinquies, d.l. 7/2002

    Gli impianti BESS stand-alone sono esentati dalle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità, salvo che vi rientrino le opere di connessione; nel caso concreto non è emerso che tali opere fossero soggette a dette procedure.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Disciplina la Conferenza di servizi in modalità asincrona convocata nell’ambito del procedimento autorizzativo.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento della tutela contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.

    Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale resta radicata presso il TAR della regione in cui l’atto produce direttamente i propri effetti, anche quando l’attività o l’infrastruttura abbia ricadute indirette o funzionali oltre tale territorio.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente di agire per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in presenza di silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, nonché di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e certezza dell’azione amministrativa impediscono di giustificare l’inerzia con la mole di lavoro o con difficoltà organizzative interne.

Massime di principio

  • Quando un procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 riguarda un impianto BESS stand-alone non soggetto a VIA o a verifica di assoggettabilità, il termine massimo per la conclusione del procedimento è quello di sessanta giorni previsto dal comma 4, senza computare tempi relativi a procedure ambientali non necessarie.
  • Il superamento del termine legale di conclusione di un procedimento autorizzativo determina l’illegittimità del silenzio-inadempimento e impone all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
  • La mole di lavoro dell’amministrazione e le difficoltà organizzative interne non costituiscono cause legittime di inerzia e non giustificano il protrarsi sine die del procedimento oltre il termine stabilito dalla legge.
  • Nel giudizio sul silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, lasciando ferma la discrezionalità amministrativa quanto al contenuto della determinazione finale.
  • Ai fini della competenza territoriale ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., rilevano gli effetti diretti dell’atto richiesto: per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto, tali effetti sono riferiti al territorio in cui l’impianto deve essere costruito, non alle ricadute indirette della sua successiva attività su più regioni.
  • Attività amministrative compiute dopo la proposizione del ricorso e oltre la scadenza del termine procedimentale non eliminano l’illegittimità dell’inerzia già maturata, se non conducono all’adozione del provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietà

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