Cassazione Penale, Sentenza n. 41180/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che, in riforma della decisione del G.I.P., aveva sostituito la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Friuli-Venezia Giulia con la misura più rigorosa degli arresti domiciliari con controllo elettronico, nel procedimento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (aggravato). Il ricorrente contestava la carenza di adeguata motivazione e la non giustificata maggior gravosità della misura, richiamando l'incensuratezza, l'occasionalità della condotta e la non rilevante gravità del fatto così come valutate dal primo giudice
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato l'art. 12, comma 4-bis, del T.U. sull'immigrazione valutando la sussistenza di gravi indizi e le concrete esigenze cautelari in termini di rischio di reiterazione. La Corte ha ritenuto adeguata la scelta degli arresti domiciliari (con controllo elettronico) alla luce delle specifiche modalità del fatto (transito attraverso un valico secondario non adibito a circolazione di veicoli, indizio di capacità strategica di elusione dei controlli lungo la rotta balcanica). Ha escluso vizi logici o giuridici nella decisione impugnata, confermando l'esercizio equilibrato della discrezionalità giudiziale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 12, commi 3 e 3-ter e comma 4-bis
"quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal precedente comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero ... elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure che risultino, pur sempre, adeguatamente contenitive."
La norma instaura una presunzione di necessità della custodia cautelare in carcere per taluni reati contro l'immigrazione, ma ammette espressamente che elementi specifici e concreti possano giustificare misure alternative purché comunque adeguate a contenere il pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha ritenuto che, pur evitando il carcere, gli arresti domiciliari fossero la misura adeguata.
Cod. proc. pen., art. 310
Attribuisce al Tribunale la funzione di riesame delle misure cautelari adottate dal G.I.P.; qui è stato esercitato tale potere con riforma della misura in senso più grave.
Cod. proc. pen., art. 611, comma 1-bis, lett. a)
Consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la causa si è svolta con questa modalità.
Cod. proc. pen., art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Rinvio agli adempimenti della cancelleria dopo la sentenza; la Corte ha disposto tali incombenze.
Corte costituzionale, n. 331 del 2011
Richiamata quale principio interpretativo secondo cui, nonostante la presunzione normativa, possono essere acquisiti elementi specifici che giustifichino misure cautelari alternative adeguate.
Massime di principio
- La presunzione di necessità della custodia cautelare prevista dall'art. 12 T.U. immigrazione può essere fronteggiata solo da elementi concreti e specifici che dimostrino l'idoneità di misure alternative: l'assenza di precedenti o la sporadicità del fatto potrebbero non essere sufficienti.
- Caratteristiche operative della condotta (es. uso di valichi secondari, modalità che indicano organizzazione o capacità di elusione dei controlli) sono rilevanti e possono giustificare misure cautelari più rigorose per il rischio di reiterazione.
- La valutazione della misura cautelare rientra nella discrezionalità del giudice e la Cassazione controlla la legittimità e la logicità della motivazione più che la scelta della misura in sé; l'assunto deve essere motivato con riferimenti concreti al caso.
- Nei ricorsi in Cassazione a trattazione scritta, l'assenza di censure logiche o giuridiche solide sulla motivazione del giudice di merito rende probabile il rigetto del ricorso.
- Chi propone ricorso contro la misura cautelare rischia, in caso di rigetto, la condanna alle spese processuali; quindi valutare la fondatezza delle censure prima di impugnare.
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