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Sentenza

Sentenza n. 2181/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile uso tiro a volo. La Questura aveva preannunciato il diniego e poi respinto l’istanza valorizzando: una segnalazione del 2011 per guida sotto l’influenza dell’alcol, con conseguente sospensione della patente, e due controlli del 2022 e del 2023 effettuati in compagnia di un soggetto gravato da precedenti di polizia per concussione, alterazione di stato, estorsione e corruzione in atti giudiziari. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990, per mancata valutazione e puntuale confutazione della memoria procedimentale e per omessa audizione personale, nonché difetto di motivazione e di istruttoria circa l’idoneità dei fatti a fondare un giudizio di inaffidabilità e circa l’effettiva riferibilità dei precedenti di polizia. Ha inoltre sostenuto che l’episodio di guida in stato di ebbrezza fosse isolato e risalente, che gli accertamenti successivi avessero escluso una dipendenza dall’alcol e che il casellario giudiziale fosse nullo. Infine, ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal diniego.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che il rilascio del porto d’armi non costituisca un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di portare armi, subordinata alla piena affidabilità del richiedente. Nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare anche singoli episodi privi di autonoma rilevanza penale e fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità su elementi meramente indiziari, senza necessità di una condanna penale o di una distinta istruttoria sulla pericolosità sociale. La guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta condotta particolarmente pertinente, perché indicativa di autocontrollo e senso di responsabilità; il tempo trascorso non è stato considerato sufficiente a superarne la rilevanza. Il diniego è stato inoltre sorretto dai due controlli effettuati in compagnia di un soggetto gravato da precedenti, circostanza correttamente riferita a terzi e non al ricorrente. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni dell’autorità è limitato ai casi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento, non ravvisati nella fattispecie. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio: la memoria presentata ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 risultava valutata e non era necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione; l’audizione personale non era normativamente imposta. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un danno ingiusto. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 10, 11, 39, 42 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Le disposizioni disciplinano il rilascio, il diniego e la revoca delle licenze di porto e detenzione di armi; alcune attribuiscono poteri vincolati, altre un potere discrezionale di valutazione dell’affidabilità del richiedente.

  • art. 43, comma 2, r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il diniego può essere fondato sia sulla mancata prova della buona condotta sia sull’assenza di affidamento circa il non abuso delle armi; il giudizio ha natura prognostica e può basarsi anche su elementi indiziari.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto non impone all’amministrazione una confutazione analitica di ogni argomento, purché dal provvedimento emerga la complessiva valutazione delle memorie e delle ragioni del diniego.

  • artt. 3 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Gli obblighi di motivazione e partecipazione risultano rispettati quando l’amministrazione considera le memorie procedimentali e rende comprensibile, nel complesso, il percorso valutativo seguito.

  • art. 69 c.p.

    È richiamato quale fondamento del generale divieto di portare armi, rispetto al quale la licenza costituisce una deroga.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    È richiamato quale ulteriore base del generale divieto di portare armi senza titolo autorizzatorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di portare armi; l’autorizzazione può essere concessa solo quando non emergano elementi idonei a porre in dubbio l’affidabilità del richiedente e il suo non abuso delle armi.
  • Nel valutare l’affidabilità ai sensi dell’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S., l’autorità di pubblica sicurezza può considerare anche episodi privi di autonoma rilevanza penale e fondare il diniego su elementi indiziari, senza necessità di una condanna penale o di un distinto accertamento della pericolosità sociale.
  • La guida in stato di ebbrezza può costituire un elemento rilevante per il giudizio di affidabilità necessario al rilascio del porto d’armi, in quanto potenzialmente indicativa di carente autocontrollo e senso di responsabilità; il decorso del tempo non impone automaticamente di considerare superata tale circostanza.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi è limitato alla verifica di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • La presentazione di memorie procedimentali ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non obbliga l’amministrazione a confutare analiticamente ogni osservazione, quando la motivazione complessiva dimostri che le memorie sono state esaminate e non hanno apportato elementi favorevoli nuovi; non è necessaria un’audizione personale se non prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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