Cassazione Penale, Sentenza n. 27704/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 18/03/2022 del Tribunale di Verona che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso il 16/02/2022 in relazione al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000. Il ricorso articolava tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, con censura della presunta inidoneità del compendio indiziario e della errata qualificazione professionale dell'indagato; (2) violazione di legge e motivazione apparente per la motivazione per relationem e per la contestata qualificazione contrattuale dell'indagato (procuratore speciale vs dirigente), con rilevanza fiscale; (3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000. La difesa aveva inoltre depositato motivi nuovi e chiesto la trattazione orale ai sensi della normativa emergenziale citata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati si risolvessero essenzialmente in rilievi di fatto e di motivazione, che non sono sindacabili in Cassazione quando il gravame contro l'ordinanza di riesame del sequestro verte su questioni motivazionali non costituenti violazione di legge o vizi così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi. Il Collegio ha ritenuto altresì che l'ordinanza impugnata avesse motivato in modo congruo la sussistenza della serietà degli indizi e la compatibilità della fattispecie. L'inammissibilità si è estesa ai motivi nuovi; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che disciplina la fattispecie penale tributaria contestata; è la norma in relazione alla quale il giudice ha valutato la astratta sussumibilità del fatto (fumus commissi delicti) ai fini del sequestro
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che il ricorso per cassazione sia inammissibile se manifesta infondatezza o genericità dei motivi; la Corte ha applicato tale principio estendendo l'inammissibilità anche ai motivi nuovi
art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.
Disposizione generale sulle impugnazioni richiamata per dedurre che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, principio applicato dalla Corte
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; base normativa utilizzata per imporre oneri pecuniari al ricorrente
art. 2:3, comma 8, d.I n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma procedurale emergenziale richiamata in relazione alla richiesta della trattazione orale del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame di provvedimenti di sequestro è ammesso prevalentemente per violazioni di legge; censure meramente motivazionali o di valutazione in fatto sono, di regola, inammissibili.
- Per il sequestro preventivo è sufficiente la prova del fumus commissi delicti inteso come astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie penale. La Corte verifica che il giudice di merito abbia dato atto, in modo coerente, degli elementi su cui si basa tale valutazione, ma non risolve la questione di responsabilità nel merito.
- I motivi nuovi depositati in sede di cassazione non superano l'inammissibilità se il ricorso principale è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità; pertanto occorre allegare e fondare tempestivamente tutte le censure rilevanti.
- Il giudice del riesame può rilevare il difetto dell'elemento soggettivo solo se ciò emerge 'ictu oculi' dai dati di fatto; contestazioni sulla qualificazione professionale o sulla pertinenza degli oggetti sequestrati richiedono censure di diritto precise per essere ammesse in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso è probabile la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria; dunque è importante valutare attentamente l'ammissibilità e il fondamento giuridico del ricorso prima del deposito.
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