Cassazione Penale, Ordinanza n. 28846/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palmi, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di tre sentenze definitive pronunciate nei suoi confronti. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione degli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p., sostenendo che i reati sarebbero stati espressione di un unico disegno criminoso. Con il secondo motivo ha denunciato carenza e illogicità della motivazione, contestando in particolare che il giudice di merito avesse trascurato la distinzione tra l'occasione concreta dell'omicidio, individuata nel furto di un motorino, e la causale profonda della condotta, che a suo dire sarebbe stata la tutela della supremazia territoriale della cosca. Secondo la difesa, tutti i reati sarebbero stati commessi con la finalità unitaria di controllare e affermare il predominio sul territorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà doglianze di fatto e, comunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presentasse vizi rilevanti. Il giudice dell'esecuzione aveva infatti escluso la prova del medesimo disegno criminoso con una valutazione di merito adeguata e non manifestamente illogica, evidenziando che l'omicidio era scaturito da una condotta occasionale, connessa al furto di un bene protetto dalla cosca e alla contingente esigenza di vendicare il torto subito, circostanza incompatibile con la preordinazione originaria di tutta la serie criminosa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
È la norma invocata per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze definitive; la Corte ribadisce che richiede una verifica concreta della sussistenza del medesimo disegno criminoso.
art. 81 c.p.
È la disposizione sul reato continuato; la Corte richiama il principio per cui occorrono indicatori concreti della programmazione unitaria dei reati, non essendo sufficiente il richiamo a un generico movente comune.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la necessità di valutare i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che il riconoscimento della continuazione richiede indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi.
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già definiti con sentenze irrevocabili richiede una verifica rigorosa di concreti indici rivelatori del medesimo disegno criminoso; non basta l'allegazione di un generico movente comune o di un comune sfondo criminologico.
- Gli indici della continuazione devono essere valutati complessivamente, ma nessuno di essi è di per sé sufficiente: occorre che essi convergano nel dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali.
- La differenza tra l'occasione concreta che ha determinato un singolo reato e la causale astratta o di contesto non impedisce in assoluto la continuazione, ma se il fatto emerge come frutto di una determinazione estemporanea essa esclude il medesimo disegno criminoso.
- La motivazione con cui il giudice dell'esecuzione esclude la continuazione, se basata su una valutazione di merito non manifestamente illogica e coerente con i criteri giurisprudenziali, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione che si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione degli indici di continuazione è inammissibile, quando sotto la veste del vizio di motivazione si sollecita una nuova valutazione del merito.
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