Cassazione Penale, Sentenza n. 8383/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna all'ergastolo per omicidio e duplice tentato omicidio, aggravati dall'agevolazione di associazione mafiosa; il ricorrente contestava la responsabilità fondata principalmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Antonio Di Buono e Carlo Oliva), denunciandone genericità, contraddizioni e possibile intento calunniatorio, nonché la contestazione della premeditazione e la mancata valutazione di circostanze attenuanti (in particolare l'ipotesi del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili molte doglianze generiche che non hanno contestato specificamente le argomentazioni della sentenza di appello. Ha confermato l'attendibilità e la reciproca convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, valorizzando anche il riscontro con elementi tecnici e investigativi (perizia balistica, captazioni, tracciamento cellulari, sentenze irrevocabili su altri partecipanti). Ha affermato la sussistenza della premeditazione, ritenendo l'agguato indice tipico di premeditazione, e ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante dell'art. 114 c.p. in considerazione del ruolo operativo e rilevante del ricorrente. Constatato il rigetto, ha confermato la condanna all'ergastolo (con isolamento diurno per anni uno) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma base sull'omicidio; la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di omicidio volontario con le aggravanti contestate
art. 577, primo comma, n. 3 cod. pen.
Aggravante per finalità di agevolazione di associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto provato il movente e l'aggravante collegata all'attività del clan "La Montagna"
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferimento all'associazione di tipo mafioso; impiego dell'aggravante è stato sostenuto dalla dinamica collegata al controllo territoriale e ai rapporti tra clan
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per qualificare la responsabilità per concorso nell'evento omicidiario
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante per apporto minimo: la Corte d'appello ha escluso la sua applicazione ritenendo il contributo del ricorrente non minimale ma operativo e rilevante
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nella rubrica del motivo relativo alla premeditazione/attenuanti; la Corte ha esaminato e rigettato le censure concernenti aggravanti/attenuanti
art. 187 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla prova della premeditazione: la Corte ha ammesso l'uso della "prova logica" e degli indizi ai sensi delle regole probatorie
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Principio sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la premeditazione poteva essere dimostrata con indizi gravi, precisi e concordanti
art. 581, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen.
Richiamato per l'inammissibilità di argomenti non specificamente enunciati o richieste non formulate: la Corte ha escluso motivi redazionalmente viziati (es. mancata enunciazione della richiesta di attenuante art. 114)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Le impugnazioni che si limitano a censure generiche sull'attendibilità di collaboratori di giustizia sono spesso dichiarate inammissibili se non contestano specificamente le argomentazioni motivazionali della sentenza impugnata
- La convergenza sostanziale di dichiarazioni di più collaboratori, anche se non perfettamente sovrapponibili nei dettagli, può valere come reciproco riscontro e consolidare la prova quando è corroborata da riscontri tecnici o investigativi
- L'agguato e la ripartizione dei ruoli tra più persone costituiscono indici tipici di premeditazione: la premeditazione può essere provata con la prova indiziaria e la prova logica valorizzando tempi, mezzi, ruoli e movente
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti (es. art. 114 c.p. o attenuanti generiche) è necessario formulare specifica richiesta e motivarla chiaramente nell'impugnazione; la mancata enunciazione formale del motivo può rendere la critica inammissibile
- Le contestazioni fondate su presunte motivazioni calunniatorie o gelosie richiedono elementi concreti che dimostrino l'intento di calunnia; la semplice indicazione di possibile astio non è sufficiente a escludere la credibilità del collaboratore se vi sono riscontri esterni
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