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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37271/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento recuperando IVA, sanzioni comprese, su un'operazione di cessione di merci destinata all'esportazione extra-UE. La merce, consegnata al vettore/spedizioniere in Italia per essere inviata negli Stati Uniti, era stata poi rubata durante il trasporto prima dell'uscita fisica dal territorio dell'Unione. La società aveva impugnato l'atto ottenendo l'annullamento in primo grado e il rigetto dell'appello in CTR. In cassazione l'Agenzia denunciava falsa applicazione dell'art. 53 e violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b), nonché degli artt. 2 e 6 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'esenzione IVA per esportazione diretta presuppone l'effettiva uscita dei beni dall'UE, circostanza non verificatasi; contestava inoltre la valorizzazione, da parte della CTR, del furto come forza maggiore o del pagamento del prezzo da parte della cessionaria estera come elemento sufficiente a mantenere l'esenzione. La controricorrente aveva sollevato eccezioni di inammissibilità del ricorso e difeso la correttezza della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le eccezioni preliminari della controricorrente e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, nella fattispecie di esportazione diretta ex art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972, il regime di non imponibilità richiede indefettibilmente l'effettiva uscita fisica dei beni dal territorio dell'Unione europea. Il furto avvenuto durante il trasporto, pur non imputabile alla contribuente, ha impedito il perfezionamento del presupposto dell'esenzione; inoltre, l'art. 53 d.P.R. n. 633/1972 è stato ritenuto non pertinente, perché disciplina la presunzione di cessione e le ipotesi che la escludono, non una causa generale di esenzione per merce sottratta dopo il perfezionamento della vendita. Anche il pagamento del prezzo da parte della cessionaria estera è stato giudicato irrilevante ai fini del mantenimento dell'esenzione, dovendosi eventualmente procedere a rettifica della fattura con addebito dell'IVA. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi affermati e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.P.R. n. 633/1972

    Norma sulla presunzione di cessione o di acquisto; il furto integra una causa di forza maggiore idonea a escludere la presunzione, ma la disposizione non può essere utilizzata come fondamento di un'esenzione IVA quando la cessione sia già perfezionata e manchi l'uscita fisica del bene dall'UE.

  • art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina le esportazioni dirette e le esportazioni dirette triangolari; l'esenzione richiede l'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea.

  • art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 633/1972

    Richiamata per contrapposizione rispetto alla lett. a); riguarda le esportazioni a cura del cessionario non residente, con obbligo di esportazione entro 90 giorni.

  • artt. 2 e 6 d.P.R. n. 633/1972

    La cessione di beni mobili si considera effettuata al momento della consegna o spedizione; nel caso concreto il trasferimento e il perfezionamento dell'operazione si sono verificati con la consegna al vettore.

  • art. 20 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato incidentalmente per affermare che le operazioni non imponibili concorrono di regola alla formazione del volume d'affari, salvo eccezioni.

  • art. 1510 c.c.

    Nella vendita di cose mobili da trasportare, la consegna al vettore o allo spedizioniere segna il momento del trasferimento della proprietà.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio di legittimità invocata per denunciare falsa applicazione di legge.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per ribadire che l'annullamento dell'atto impositivo richiede una congruente reazione processuale del contribuente nel giudizio tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato nel contesto dell'eccezione di difetto di interesse a ricorrere, poi respinta.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato ai fini dell'eccezione di inammissibilità, ma ritenuto non applicabile perché il precedente invocato non era sovrapponibile al caso.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    Norma evocata dalla controricorrente in relazione alla pretesa nullità dell'avviso, ma la questione è stata giudicata nuova e comunque non rilevabile d'ufficio in cassazione.

Massime di principio

  • Nelle esportazioni dirette ai fini IVA, la non imponibilità presuppone non solo il perfezionamento della cessione, ma anche l'effettiva uscita fisica dei beni dal territorio dell'Unione europea; se tale uscita non si verifica, il regime di esenzione non può essere riconosciuto.
  • Il furto della merce durante il trasporto, quando interviene dopo il trasferimento della proprietà, non incide sul perfezionamento civilistico della vendita, ma può impedire il completamento del presupposto fiscale dell'esportazione non imponibile.
  • L'art. 53 d.P.R. n. 633/1972 opera come norma sulla presunzione di cessione e sulle relative esclusioni, non come clausola generale di esenzione IVA per beni sottratti dopo una cessione già perfezionata.
  • Il pagamento del prezzo da parte del cessionario estero non sostituisce il requisito dell'uscita dei beni dall'UE e non è, da solo, idoneo a conservare il trattamento di non imponibilità.
  • Nel giudizio tributario di legittimità, il contribuente che intenda far valere la nullità dell'atto impositivo deve proporre una specifica impugnazione, non essendo configurabile un potere officioso della Corte di cassazione di annullare l'atto in assenza di corrispondente censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoInadempimentoCompravendita
RamiTributiObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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