Cassazione Penale, Sentenza n. 38909/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. sostenendo che nuove prove avrebbero dimostrato un errore di identificazione: una certificazione ospedaliera rilasciata dall'ospedale di Valona che attestava il ricovero dal 18 ottobre al 1 dicembre 1998 e una certificazione anagrafica del comune di Padova che attestava l'assenza di residenza all'indirizzo indicato nei precedenti giudizi. La difesa ha affermato che tali atti dimostrano l'impossibilità materiale della presenza del ricorrente nei luoghi dei reati e ha contestato che le divergenze sul nome (Zyke come nome del padre, Ardian vs Adrian) siano state male interpretate. La Corte di appello ha però ritenuto la prova non nuova o non affidabile, rilevando incongruenze nel certificato (doppio nome, mancata indicazione del luogo di nascita) e ricordando che la questione dell'identificazione era già stata esaminata e risolta nei giudizi di merito e in sede di legittimità (riconoscimenti, servizi di osservazione, riconoscimento fotografico, corrispondenza di soprannomi e fonica).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha confermato che il documento prodotto non ha carattere di novità e/o non è idoneo a scalfire il compendio probatorio consolidato, per le evidenti incongruenze anagrafiche e per il fatto che il tema dell'identificazione era già stato ripetutamente valutato e ritenuto risolto nei precedenti gradi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella valutazione preliminare di ammissibilità della revisione, è legittimo un confronto sommario ma non superficiale tra le prove nuove e quelle già acquisite e l'esclusione delle prove manifestamente inconferenti o inaffidabili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Norma sulla revisione del giudicato: la richiesta deve basarsi su prove nuove idonee a mettere in dubbio la decisione definitiva; il ricorso del ricorrente era fondato su tale rimedio ma la Corte ha ritenuto la prova nuova non convincente.
art. 634 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente come parametro del perimetro valutativo: consente al giudice di esaminare preliminarmente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza dell'istanza comparando le nuove prove con quelle già acquisite, scartando quelle con evidenti segni di inaffidabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e all'ammenda a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria pari a euro 3.000.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma citata dalla difesa come violata; la Corte ha però ritenuto infondate le doglianze procedurali e sostanziali sollevate, confermando che le questioni relative alle generalità e all'identificazione erano già state esaminate nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione è necessario proporre una prova effettivamente nuova e decisiva: non basta la mera potenzialità in astratto, la nuova prova deve superare il confronto con il compendio probatorio già acquisito.
- I documenti esteri o le certificazioni anagrafiche devono essere chiaramente riconducibili all'imputato (coincidenza di nome, cognome, data e luogo di nascita); discrepanze rilevanti possono rendere la prova inidonea.
- Il giudice di legittimità, nella fase di ammissibilità della revisione, può svolgere un esame sommario ma non superficiale della persuasività e della congruenza delle prove nuove rispetto agli elementi emersi nei giudizi di merito.
- Quando l'identificazione dell'imputato si fonda su più elementi (osservazioni, riconoscimenti fotografici, fonica, soprannomi, riscontri investigativi), la difesa deve allegare elementi specifici che mettano in crisi quei singoli aspetti identificativi e non limitarsi a contestazioni sulle generalità.
- Vi è il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie quando il ricorso è dichiarato inammissibile: valutare con attenzione la qualità e l'attinenza delle prove prima di proporre istanze di revisione.
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