Cassazione Civile, Ordinanza n. 05948/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a quattro cartelle di pagamento, tra cui riprese per imposte dirette e IVA dell'anno d'imposta 1998. La contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria davanti al giudice tributario; in primo grado il ricorso era stato accolto con ordine di cancellazione dell'ipoteca, ma l'agente della riscossione aveva mantenuto l'iscrizione. La CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'agente ritenendo decisivo il precedente giudicato favorevole alla contribuente. In cassazione l'agente deduceva: 1) tardività del ricorso introduttivo, perché proposto ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'iscrizione ipotecaria; 2) violazione dell'art. 39 c.p.c. e del ne bis in idem, sostenendo che, in presenza di giudicato esterno, la CTR avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda; 3) omesso esame del difetto di giurisdizione su parte dei crediti indicati nelle cartelle. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando d'ufficio che l'iscrizione ipotecaria era stata notificata nel marzo 2009 e che il ricorso era stato notificato solo nel dicembre 2013, dunque tardivamente rispetto al termine del d.lgs. n. 546/1992, art. 21.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, poiché la tardività del ricorso introduttivo rendeva inutile ogni ulteriore esame del merito. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e dichiarato irripetibili quelle di legittimità, anche in ragione del fatto che la questione della tardività non risultava affrontata nei gradi di merito e che l'iscrizione ipotecaria, pur già oggetto di una precedente decisione favorevole alla contribuente, non risultava cancellata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte osserva che il motivo era stato formalmente rubricato sotto il n. 3, ma il corretto paradigma era il n. 4, trattandosi di censura processuale; ciò non ha impedito l'esame del motivo nel merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Indicato dalla Corte come corretto parametro per la censura relativa alla tardività dell'impugnazione introduttiva.
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso introduttivo in materia tributaria deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato; la tardività è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 39 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del giudicato esterno e del divieto di ne bis in idem, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
Norma richiamata quale base dell'iscrizione ipotecaria impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardività del ricorso introduttivo rispetto al termine di decadenza previsto per l'impugnazione dell'atto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- Se il ricorso introduttivo è proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il giudice deve dichiararne l'inammissibilità, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che abbia omesso di rilevare la decadenza.
- L'accertamento della tardività dell'impugnazione assorbe ogni ulteriore motivo di ricorso, compresi quelli relativi al giudicato esterno o ad altri profili processuali o di giurisdizione.
- L'erronea indicazione del parametro dell'art. 360 c.p.c. non impedisce l'esame della censura quando dalla sostanza del motivo sia chiaro il vizio denunciato.
Come è indicizzato
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