Parere n. 186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dal Signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché di ATER, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale --OMISSIS-, avverso il provvedimento -OMISSIS- in data 12 marzo 2025, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- U.T.G. ha revocato l'assegnazione dell'alloggio di servizio, concessa con provvedimento n. -OMISSIS- del 21 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRevoca dell’assegnazione di un alloggio di servizio disposta dalla Prefettura il 12 marzo 2025
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, assegnatario di un alloggio rientrante nel programma di edilizia residenziale destinato a favorire la mobilità dei dipendenti pubblici, impugna la revoca dell’assegnazione disposta dopo la verifica della permanenza di pregresse situazioni debitorie verso ATER. Deduce: violazione degli artt. 1362 c.c. e 12 delle Preleggi nell’interpretazione della clausola dell’atto di assegnazione relativa agli inadempimenti pregressi; violazione del legittimo affidamento e della buona fede; difetto di motivazione e di istruttoria per la mancata indicazione degli importi dovuti; assenza dei presupposti della revoca, non essendo state consegnate le chiavi né stipulato il contratto; esistenza di piani di rateazione regolarmente adempiuti; irragionevolezza e illogicità della revoca, poiché l’amministrazione avrebbe comunque mantenuto il possesso dell’alloggio; infine, necessità abitativa del ricorrente e della sua numerosa famiglia. È stata proposta anche istanza cautelare di sospensione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso infondato e ne propone il rigetto, insieme all’istanza cautelare. Respinge anzitutto la tesi ministeriale secondo cui l’art. 1362 c.c. non sarebbe applicabile agli atti amministrativi: le regole sull’interpretazione contrattuale si applicano anche agli atti amministrativi, autoritativi o negoziali, valorizzando il significato letterale e il criterio di buona fede ex art. 1366 c.c. Tuttavia, anche applicando tali criteri, la clausola dell’atto di assegnazione subordinava chiaramente la stabilità dell’assegnazione alla verifica delle pregresse situazioni debitorie e richiamava la revoca in caso di venir meno dei requisiti del bando. Le condotte dell’amministrazione e di ATER, consistite nell’offerta di soluzioni abitative alternative, nella predisposizione di modalità sostenibili di rientro e nella rinuncia allo sfratto, sono state ritenute conformi a buona fede e dirette anche a tutelare il ricorrente. La mancata indicazione degli importi debitori non vizia il provvedimento, poiché l’omissione era giustificata dalla tutela di dati sensibili e non incideva sull’esistenza della situazione debitoria. La mancata consegna delle chiavi e la mancata stipula del contratto non escludevano la revoca, essendo tali eventi conseguenza della persistente irregolarità imputabile al ricorrente e prevedendo il bando la stipula entro trenta giorni e la decadenza o revoca per il venir meno dei requisiti. Non è irragionevole revocare l’assegnazione per consentire l’utilizzo dell’alloggio da parte di altri aventi diritto e garantire il buon andamento e l’equilibrio finanziario dell’amministrazione. Manca inoltre il periculum in mora, poiché il ricorrente continua a occupare l’originario appartamento, già detenuto dal 2015, e aveva in precedenza rifiutato un alloggio alternativo.
Osservazioni
Interpretazione dell’atto di assegnazione
Le regole degli artt. 1362 e seguenti del codice civile, compreso il criterio di buona fede dell’art. 1366 c.c., si applicano anche all’interpretazione degli atti amministrativi. Nel caso concreto, tuttavia, il tenore dell’atto rendeva chiaro che l’assegnazione era subordinata alla verifica delle pregresse situazioni debitorie e al permanere dei requisiti del bando.
Buona fede e legittimo affidamento
Non sussiste violazione della buona fede o del legittimo affidamento, poiché l’amministrazione e ATER avevano adottato iniziative volte sia a risolvere la situazione abitativa sia a rendere sostenibile il rientro dai debiti, inclusa la rinuncia all’ulteriore esecuzione dello sfratto.
Motivazione e indicazione degli importi debitori
La mancata indicazione nel provvedimento degli importi esatti non determina un difetto di motivazione o di istruttoria, essendo stata giustificata dalla necessità di non riportare dati sensibili relativi alla situazione debitoria e non essendo contestata l’esistenza sostanziale delle pendenze.
Presupposti della revoca e mancata consegna delle chiavi
La mancata stipula del contratto e la mancata consegna delle chiavi non escludono la revoca, poiché derivano dalla persistente irregolarità della posizione del ricorrente. Il bando imponeva la stipula entro trenta giorni e prevedeva la revoca o decadenza in caso di venir meno delle condizioni e dei requisiti di ammissione.
Ragionevolezza della revoca e interesse pubblico
La revoca è coerente con il buon andamento, con l’esigenza di evitare l’inutilizzo dell’alloggio e con la possibilità di assegnarlo ad altri soggetti aventi diritto, oltre che con i vincoli di finanza pubblica gravanti sulle amministrazioni.
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è respinta per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Il ricorrente continua infatti a disporre dell’originario appartamento e aveva già rifiutato un alloggio alternativo offertogli dal Comando provinciale.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Disciplina la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
artt. 1362 e seguenti c.c.
Le regole sull’interpretazione dei contratti si applicano anche agli atti amministrativi, senza distinzione tra atti autoritativi e negoziali; assume rilievo prioritario l’interpretazione letterale.
art. 1366 c.c.
Il criterio della buona fede impone di individuare gli effetti dell’atto anche in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, in coerenza con il buon andamento amministrativo.
art. 12 delle Preleggi
È richiamato dal ricorrente quale parametro dell’interpretazione letterale, ma le relative censure sono ritenute infondate.
art. 18 legge n. 152/1991
Costituisce la base del programma straordinario di edilizia residenziale destinato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Le regole interpretative dettate dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile si applicano anche agli atti amministrativi, inclusi quelli autoritativi; l’interpretazione letterale mantiene rilievo prioritario e deve essere integrata dal criterio di buona fede, considerando ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere.
- Una clausola di assegnazione che subordini espressamente la stabilità del beneficio alla verifica delle pregresse situazioni debitorie e al permanere dei requisiti del bando consente la revoca quando tali condizioni non risultino soddisfatte, anche se il contratto non sia ancora stato stipulato e l’immobile non sia stato consegnato.
- La tutela del legittimo affidamento presuppone una condotta amministrativa non conforme a buona fede; non ricorre quando l’amministrazione abbia adottato misure ragionevoli per affrontare la situazione debitoria e abitativa dell’interessato e abbia agito in coerenza con le condizioni dell’assegnazione.
- La mancata indicazione nel provvedimento di specifici importi debitori non determina necessariamente un vizio di motivazione o istruttoria quando l’esistenza della posizione debitoria sia sostanzialmente incontestata e l’omissione sia giustificata dalla tutela di dati sensibili.
- La revoca di un’assegnazione abitativa pubblica può essere giustificata dall’interesse a evitare l’inutilizzo del bene, assegnarlo ad altri aventi diritto e rispettare i principi di buon andamento e i vincoli di finanza pubblica, anche se l’amministrazione conserva il possesso dell’immobile.
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il ricorrente disponga già di un alloggio con caratteristiche analoghe e a canone agevolato, ovvero abbia rifiutato una soluzione abitativa alternativa.
Revoca dell’assegnazione di un alloggio di servizio per pregresse morosità
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dipendente pubblico contro la revoca dell’assegnazione di un alloggio di servizio disposto dalla Prefettura. L’assegnazione era inserita nel programma di edilizia residenziale destinato a favorire la mobilità dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Premesse e vicenda amministrativa
Il ricorrente era assegnatario, dal 2015, di un alloggio ATER. Tra il 2018 e il 2020 aveva accumulato morosità, determinando l’intimazione e la convalida dello sfratto. Il Comando provinciale dei Carabinieri gli aveva offerto un diverso alloggio di servizio, che era stato rifiutato, e gli aveva prospettato la partecipazione a un nuovo bando subordinata alla regolarizzazione della posizione debitoria.
In sede di verifica, i canoni risultavano regolarizzati, mentre permanevano debiti per oneri condominiali. ATER aveva accettato un piano di rientro e, sulla base della posizione formalmente ritenuta regolare, il ricorrente aveva ottenuto una nuova assegnazione il 21 marzo 2024. L’atto subordinava tuttavia l’assegnazione alla verifica delle pregresse situazioni debitorie e richiamava tra le cause di revoca o decadenza il venir meno dei requisiti previsti dal bando.
ATER non procedeva alla stipula del contratto né alla consegna delle chiavi, poiché risultavano ancora non pagate le spese legali del procedimento di sfratto e parte delle spese condominiali. La Prefettura avviava quindi il procedimento di revoca e adottava il provvedimento impugnato il 12 marzo 2025.
Motivi del ricorso
Il ricorrente contestava:
- l’interpretazione della clausola dell’atto di assegnazione, invocando gli artt. 1362 c.c. e 12 delle Preleggi;
- la violazione del legittimo affidamento e della buona fede;
- il difetto di motivazione e istruttoria per la mancata indicazione degli importi dovuti;
- l’assenza dei presupposti della revoca, in ragione della mancata consegna dell’alloggio e della mancata stipula del contratto;
- l’omessa considerazione dei piani di rateazione asseritamente regolarmente adempiuti;
- l’irragionevolezza della revoca, poiché l’amministrazione aveva mantenuto il possesso dell’immobile;
- la propria situazione di necessità abitativa e quella della numerosa famiglia.
Interpretazione degli atti amministrativi e buona fede
Il Consiglio di Stato non condivide l’affermazione ministeriale secondo cui l’art. 1362 c.c. sarebbe estraneo alla fattispecie. Richiamando il precedente della Sezione II n. 8042/2025 e una pronuncia del TAR Piemonte, afferma che gli atti amministrativi sono interpretati secondo le regole degli artt. 1362 e seguenti c.c., con centralità del dato letterale e applicazione del criterio di buona fede ex art. 1366 c.c.
Il principio di buona fede impone alla pubblica amministrazione di formulare regole chiare e di considerare ciò che il destinatario può ragionevolmente comprendere. Il Collegio richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 8/2023, relativa alla buona fede oggettiva e alla tutela dell’affidamento, nonché il riferimento alla sentenza n. 1/2026 in materia di diritti costituzionalmente tutelati, tra cui il diritto all’abitazione.
Nel caso concreto, tuttavia, le iniziative dell’amministrazione e di ATER sono ritenute conformi a buona fede. Esse avevano cercato di offrire una soluzione abitativa alternativa, affrontare la posizione debitoria mediante modalità sostenibili e consentire il superamento dello sfratto. Non risultava quindi una condotta amministrativa lesiva dell’affidamento.
Presupposti della revoca
L’atto di assegnazione stabiliva espressamente che la concessione fosse subordinata alla verifica della posizione dell’interessato con riguardo agli inadempimenti contrattuali pregressi e alle situazioni debitorie sospese. Richiamava inoltre la revoca o decadenza in caso di venir meno delle condizioni e dei requisiti previsti dal bando.
Il bando imponeva all’assegnatario di stipulare il contratto con ATER entro trenta giorni dalla notifica dell’assegnazione e prevedeva la revoca o decadenza al venir meno dei requisiti. Pertanto, la mancata consegna delle chiavi e la mancata stipula del contratto non impedivano la revoca, poiché tali eventi erano collegati alla persistente irregolarità della posizione debitoria del ricorrente.
Motivazione e dati sensibili
La censura relativa alla mancata indicazione degli importi è respinta. Il provvedimento non riportava i dati economici puntuali per ragioni di tutela della riservatezza, in coerenza con quanto rappresentato dal gestore della crisi da sovraindebitamento. Tale omissione non eliminava il presupposto sostanziale della revoca, costituito dall’esistenza di pregresse situazioni debitorie, che il ricorrente non aveva efficacemente contestato.
Interesse pubblico e ragionevolezza della revoca
Il Collegio considera non illogica la revoca per il solo fatto che l’amministrazione avesse mantenuto il possesso dell’alloggio. Gli alloggi pubblici a canone agevolato devono essere utilizzati secondo le finalità del programma e assegnati ai soggetti in possesso dei requisiti. Evitare l’inutilizzo dell’immobile tutela il buon andamento amministrativo, consente l’assegnazione ad altri aventi diritto e risponde anche a esigenze di finanza pubblica.
La situazione di necessità allegata dal ricorrente non assume rilievo decisivo, poiché egli continuava a occupare l’originario appartamento, detenuto dal 2015, e aveva già rifiutato un alloggio alternativo offertogli dal Comando provinciale.
Istanza cautelare e conclusioni
L’istanza di sospensione è respinta per la mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il ricorso è quindi ritenuto infondato e la Sezione esprime parere per il suo rigetto.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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