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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del permesso di costruire n. 1/2025 del 14 gennaio 2025 rilasciato dal Comune di Sappada alla -OMISSIS-; - dell'autorizzazione paesaggistica del 13 novembre 2024 della Regione, decreto n. 55503; - del parere positivo del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia del 28 ottobre 2024; - di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli sopra indicati.

Giustizia amministrativa202500118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un edificio composto da otto appartamenti, autorizzazione paesaggistica regionale, parere favorevole della Soprintendenza e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Sappada, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato a una società per la realizzazione di un edificio residenziale su un’area libera classificata in zona B2, nonché l’autorizzazione paesaggistica regionale e il parere favorevole della Soprintendenza. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando la contraddittorietà dell’azione amministrativa e il difetto di motivazione: Regione e Soprintendenza, dopo avere inizialmente rilevato l’inadeguatezza del progetto per volumetria, altezza e sviluppo del fronte, avrebbero poi espresso parere favorevole a fronte di modifiche soltanto marginali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 17 delle norme tecniche di attuazione del PRGC di Sappada, sostenendo che i tre mappali costituissero un unico lotto nel quale sarebbe ammesso un solo edificio, che l’intervento avrebbe inserito un terzo fabbricato, che non sarebbe stata garantita la vista libera verso valle e che l’altezza effettiva dell’edificio, pari secondo la ricorrente a circa 11,5 metri al colmo, avrebbe superato il limite di 7,50 metri. La ricorrente ha inoltre contestato l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum del progettista.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo superfluo esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti. Ha previamente respinto l’eccezione della ricorrente contro l’intervento ad opponendum del progettista, ritenendo sufficiente, ai fini dell’ammissibilità, un interesse anche di mero fatto, dipendente o accessorio rispetto alla controversia e idoneo a procurare un vantaggio indiretto dalla conservazione degli atti impugnati. Tale interesse è stato individuato nella tutela della correttezza dell’operato professionale del progettista, potenzialmente inciso dall’annullamento degli atti edilizi e paesaggistici. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato perché le osservazioni iniziali di Regione e Soprintendenza non avevano natura definitivamente negativa o ostativa, ma costituivano richieste di modifica volte a ridurre l’impatto dell’opera. Il progetto definitivo aveva recepito tali indicazioni mediante la realizzazione di tre tetti a capanna, l’impiego di materiali tradizionali, una parete verde, il maggiore interramento dei locali tecnici, la riduzione di un piano del corpo centrale, l’abbassamento della quota, la riduzione del fronte e l’ampliamento della visuale verso valle. Le amministrazioni avevano inoltre svolto un’istruttoria approfondita e motivato per relationem richiamando gli atti istruttori, sicché non erano ravvisabili né contraddittorietà né difetto di motivazione. Il secondo motivo è stato respinto sotto tutti i profili. La previsione dell’art. 17.1.2 delle NTA, secondo cui nella zona B2 è presente un modello caratterizzato da un solo edificio sul lotto e dalla restante area libera, è stata interpretata come descrittiva o finalistico-programmatica, non come prescrizione imperativa che vieti ogni diversa modalità insediativa. La previsione relativa alla vista libera verso valle è stata parimenti ritenuta programmatica e priva di criteri oggettivi puntuali; in ogni caso, essa era stata considerata dalle amministrazioni attraverso il ridimensionamento dei volumi e del fronte. Quanto all’altezza, il TAR ha ritenuto errato il criterio della misurazione dal terreno fino al colmo del tetto. In base alla normativa regionale, l’altezza deve essere calcolata dalla quota media del terreno sistemato fino all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura, nel punto di intersezione con la facciata, con esclusione della porzione di facciata individuata dalla disciplina regionale per le coperture a falda. L’istruttoria comunale e la documentazione integrativa della società avevano dimostrato il rispetto del limite di 7,50 metri. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato; le spese sono state compensate tra tutte le parti per la novità di alcune questioni.

Norme richiamate

  • art. 17 NTA del PRGC di Sappada

    “La nuova edificazione e gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare i seguenti parametri e indici: […] H: massima 7,50 ml […]”; “L’ubicazione dei nuovi volumi dovrà tenere in considerazione la vista libera verso valle degli eventuali edifici già esistenti nell'area circostante che hanno diretto rapporto visuale con il nuovo intervento”.

    Il comma relativo alla presenza di un solo edificio sul lotto è stato interpretato come descrittivo o finalistico, non prescrittivo; la clausola sulla vista libera verso valle è stata ritenuta programmatica e generica, mentre il limite di altezza è prescrittivo.

  • art. 5 NTA del PRGC di Sappada

    “Il PRGC fornisce indirizzi sui possibili utilizzi ed interventi, restando inteso che è realizzabile ogni utilizzo o intervento che lo stesso espressamente non vieti”.

    La disposizione conferma che le previsioni del piano hanno natura vietante o prescrittiva solo quando formulate in termini espressi e puntuali.

  • art. 3, comma 1, lett. k), l.r. 19/2009

    “La distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all’intradosso dell’ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata”.

    L’altezza dell’edificio non si misura fino al colmo del tetto, ma fino all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura nel punto di intersezione con la facciata.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.P.Reg. 18/2012

    “Il calcolo dell’altezza dell’edificio (H) si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato […] sino alla intersezione dell’intradosso del solaio di copertura dell’edificio posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata”; per le coperture a falda, “è esclusa dalla misura la superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura […] e la linea retta orizzontale” prevista dalla norma.

    La disciplina regionale stabilisce il metodo tecnico di calcolo dell’altezza, escludendo dal computo la porzione di facciata individuata dalla norma per le coperture a falda.

  • art. 21-octies l. 241/1990

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’intervento ad opponendum è sufficiente un interesse anche di mero fatto, dipendente o accessorio rispetto all’interesse azionato in via principale, purché l’interventore possa conseguire un vantaggio indiretto e riflesso dalla conservazione del provvedimento impugnato; tale interesse può consistere nella tutela della correttezza del proprio operato professionale quando le censure incidano sull’esatto adempimento dell’incarico.
  • Le osservazioni iniziali dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica, quando consistano in richieste di modifica e mitigazione dell’intervento e non esprimano un giudizio definitivamente negativo o ostativo, non impediscono il successivo rilascio del parere favorevole qualora il progetto definitivo recepisca sostanzialmente tali indicazioni.
  • La motivazione per relationem del provvedimento paesaggistico è sufficiente quando richiami una istruttoria effettiva, completa e conoscibile e consenta di ricostruire le valutazioni compiute dall’amministrazione sugli interessi paesaggistici coinvolti.
  • Le previsioni urbanistiche formulate in termini descrittivi o finalistici, prive di prescrizioni puntuali e di criteri oggettivi, non possono essere interpretate come divieti immediati di edificazione; la natura prescrittiva deve risultare da una formulazione chiara, specifica e perentoria.
  • Ai fini della verifica del rispetto dei limiti urbanistici di altezza, deve essere applicato il metodo di calcolo stabilito dalla normativa regionale di settore: in presenza delle coperture disciplinate dalla legge, l’altezza non coincide con la distanza dal terreno al colmo del tetto, ma si misura secondo i punti e le esclusioni normativamente individuati.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiAutorizzazione paesaggisticaQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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