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Ordinanza

Ordinanza n. 2838/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: operato del subcommissario ad acta nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Palermo n. 4718/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La banca aveva ottenuto con sentenza del TAR Sicilia n. 2525/2025 l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 4718/2023, dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 29 aprile 2024 e notificato al Comune il 9 luglio 2024. Dopo la relazione finale della subcommissaria ad acta del 2 aprile 2026, la banca ha proposto reclamo il 29 maggio 2026 contro l’operato commissariale. Il TAR aveva chiesto chiarimenti sulla documentazione dei pagamenti di cinque fatture, sulla quantificazione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e sulla corretta imputazione dei pagamenti relativi a venticinque fatture secondo l’art. 1194 c.c., verificando l’eventuale residuo insoluto.

La decisione

Il TAR ha preso atto dei chiarimenti della subcommissaria: i pagamenti delle cinque fatture risultano documentati da mandati e quietanze; gli interessi anatocistici non ancora pagati ammontano a € 15.336,82, calcolati dal 18 dicembre 2023 al 30 luglio 2026; applicando l’art. 1194 c.c. ai pagamenti relativi alle venticinque fatture residua un credito di € 6,53. Poiché la banca non ha contestato i chiarimenti, i relativi dati sono stati considerati pacifici; inoltre, non risultando che la banca avesse consentito a un criterio d’imputazione diverso da quello legale, il credito residuo di € 6,53 è tuttora dovuto. Il TAR ha chiarito che il commissario ad acta deve dare piena e integrale attuazione al titolo, entro i limiti della sentenza di ottemperanza, e deve provvedere anche al pagamento degli interessi anatocistici riconosciuti dal titolo, ove non già pagati. Ha quindi prorogato di trenta giorni l’incarico commissariale dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Non ha definito il reclamo con una pronuncia di accoglimento o rigetto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso incardinato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. dalla società ricorrente il 29.05.2026;

    La disposizione individua il rito con cui la banca ha proposto il reclamo relativo all’esecuzione della precedente sentenza di ottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Considerato altresì che, ad esito dell’accoglimento di un ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., rientra tra i doveri commissariali quello di dare piena ed integrale attuazione al titolo oggetto di tale ricorso (naturalmente entro i limiti fissati dalla sentenza di accoglimento del ricorso medesimo), non incombendo a tal fine, sulla parte interessata, alcun particolare onere di forma in fase di richiesta d’insediamento nell’incarico del Commissario ad acta;

    Il commissario ad acta nominato in ottemperanza deve dare piena attuazione al titolo giudiziale, nei limiti stabiliti dalla sentenza, e l’insediamento non è subordinato a una particolare forma di richiesta della parte interessata.

  • art. 1194 c.c.

    Considerato che, da quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti, la Banca ricorrente non ha mai prestato il suo consenso all’applicazione di un criterio di imputazione dei pagamenti diverso da quello fissato legislativamente mercé l’art. 1194 cod. civ., di talché la medesima è da ritenersi tuttora creditrice dell’importo di € 6,53, indicato dal Commissario ad acta come credito residuo, ancora da versare, in relazione al superiore quesito sub c);

    In assenza del consenso del creditore a un diverso criterio, i pagamenti vanno imputati secondo il criterio legale dell’art. 1194 c.c.; applicandolo, nel caso concreto residua un credito di € 6,53.

  • art. 1283 c.c.

    Considerato quindi che, nell’odierno giudizio, rientra tra i doveri del Commissario ad acta anche quello di provvedere (qualora l’Amministrazione intimata non vi abbia già provveduto nelle more della lite) al pagamento del credito per interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., vantato dalla società ricorrente sulla base del titolo specificato in epigrafe ed entro i limiti di quanto deciso da questo Tribunale con la sentenza n. 2525/2025, di cui al precedente quesito sub b);

    Il commissario deve pagare gli interessi anatocistici riconosciuti dal titolo, se l’amministrazione non vi abbia già provveduto, rispettando i limiti della sentenza di ottemperanza.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, il commissario ad acta è tenuto a dare piena e integrale attuazione al titolo giudiziale entro i limiti fissati dalla sentenza che ha accolto il ricorso; l’attività commissariale comprende le prestazioni riconosciute dal titolo e non ancora eseguite dall’amministrazione.
  • In mancanza del consenso del creditore a un diverso criterio di imputazione, i pagamenti si imputano secondo il criterio legale dell’art. 1194 c.c.; l’applicazione del criterio può far emergere un residuo credito ancora dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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