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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00895/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che le aveva ritenute responsabili di plurimi reati connessi alla creazione di falsi profili social attribuiti alla persona offesa (tra cui sostituzione di persona, atti persecutori ex art. 612-bis, calunnia, diffamazione, tentata violenza privata e simulazione di reato). Le censure principali riguardavano: nullità o inaccessibilità dei files forniti da TIM per mancanza di password; inutilizzabilità o uso eccessivo delle querele come fonte probatoria; insufficienza e contraddittorietà del quadro indiziario (mancanza di movente e di prova specifica del contributo personale di ciascuna imputata); omessa valutazione dell'assorbimento di reati (es. sostituzione di persona nello stalking) e, infine, vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per continuazione (mancata motivazione distinta per ciascun reato satellite). Richiedevano, in definitiva, l'annullamento e/o la riforma della sentenza di appello.

La decisione

La Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi relativi alla ricostruzione di fatto e alla valutazione delle prove, ritenendo non ammissibile in questa sede una rinnovata valutazione probatoria e confermando la correttezza, in linea di massima, degli accertamenti svolti in fatto. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il motivo specifico a carico di XXXXXXXXXXXX (la madre) per omessa motivazione sulla sua posizione personale: la sentenza di appello non aveva valutato adeguatamente e separatamente il suo contributo materiale alle condotte addebitate, basandosi in modo generico su corresponsabilità con la figlia; per questo profilo la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio. A favore di un'altra ricorrente (XXXXXXXXXX) la Cassazione ha disposto l'annullamento parziale con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio collegato agli aumenti per continuazione, ritenendo insufficientemente motivate le maggiorazioni applicate per singolo reato satellite. Sono stati rigettati gli altri motivi: è stata ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione (calcolo corretto tenendo conto della sospensione ex art. 159 cod. pen. nel periodo ratione temporis), irrilevante per la nullità l'assenza della password di accesso ai file forniti dal gestore (la password è strumento di autenticazione dell'accesso e non modifica i dati forniti dal fornitore), e inammissibili le rimodulazioni dei fatti che invocavano meri ritratti difensivi. La Corte ha inoltre censurato la motivazione sugli aumenti per continuazione, ordinando la loro nuova motivazione in sede di rinvio. Infine, la ricorrente la cui posizione è stata annullata è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile nella presente sede.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. pen.

    richiamato insieme alla giurisprudenza di Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024

    La Corte conferma che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017-31/12/2019); nel calcolo della prescrizione vanno dunque conteggiati i periodi di sospensione previsti per quel periodo (es. 1 anno e 6 mesi durante l'appello).

  • art. 612-bis cod. pen.

    I giudici hanno ritenuto integrati i presupposti del reato di atti persecutori (grave stato di ansia o costrizione al mutamento delle abitudini di vita) sulla base del quadro complessivo di condotte moleste, minacciose e diffamatorie, anche se non tutti gli effetti materiali (es. il trasferimento) derivano direttamente dalle condotte.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel confronto tra ipotesi di concorso formale di reati e situazioni di assorbimento: la Corte osserva che, pur potendo in astratto configurarsi concorso formale, i giudici di merito hanno adottato una soluzione favorevole alle imputate ritenendo l'assorbimento di alcune condotte; tale scelta non è sindacata dalla Cassazione in assenza di impugnazione dell'accusa.

  • art. 84 cod. pen.

    La Corte precisa i presupposti per configurare il reato complesso: occorre che la legge consideri certi fatti come elementi costitutivi necessari della fattispecie unica; la mera coincidenza di condotte che danno luogo a più reati non configura automaticamente reato complesso.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel senso che l'introduzione del principio di giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio' non modifica la portata del sindacato della Cassazione sulla motivazione: non è consentita la revisione dei fatti se non emergono profili di manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione.

  • Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)

    Principio richiamato secondo cui, nella determinazione della pena complessiva, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per continuazione per ciascun reato satellite, con livello di dettaglio proporzionato all'entità degli aumenti.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito non valuta separatamente il contributo individuale di ciascun imputato, la Cassazione può annullare la sentenza per omessa motivazione e disporre il rinvio per nuovo esame; è quindi essenziale che il giudice di merito dia specifiche ragioni sulla responsabilità personale di ciascun concorrente.
  • I dati forniti dagli operatori di servizi (es. TIM) sono rilevabili come prova anche se la difesa non ha avuto la password di accesso: la password è strumento di autenticazione dell'apertura delle cartelle, non elemento che incide sulla sostanza dei dati forniti, salvo prova di manipolazione.
  • Le doglianze che chiedono una nuova valutazione delle prove o la proposta di ricostruzioni alternative, senza dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, sono in genere inammissibili in Cassazione; il sindacato è limitato a profili di diritto e a vizi di motivazione formale/omissiva.
  • Nel calcolo della prescrizione per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 occorre tener conto della disciplina transitoria (sospensione ex legge n.103/2017) così come interpretata dalle Sezioni Unite; eccezioni procedurali devono essere valutate con attenzione al periodo ratione temporis.
  • In caso di continuazione, il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena applicati ai reati satellite: la motivazione deve consentire di verificare la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale occulto.
  • La possibilità di qualificare come reato complesso dipende da un confronto strutturale delle fattispecie astratte: non basta che le stesse condotte diano luogo a più reati, occorre che la legge le consideri componenti necessarie di un'unica fattispecie.

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