Sentenza del 05/02/2016 n. 1100 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO IRES - Ritrovamento di contabilità parallela presso terzi - Possibilità di adottare metodo extracontabile - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di utilizzare il metodo di accertamento extracontabile previsto dall'art. 39 del d.P.R. 600/1973 sulla base del ritrovamento, presso un soggetto terzo legato al contribuente da rapporti di clientela, di una contabilità parallela riferibile all'attività del contribuente. Il contribuente contestava, in particolare, che tale elemento potesse essere considerato sufficiente senza ulteriori riscontri diretti.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il ritrovamento di una contabilità parallela costituisce un elemento presuntivo idoneo, anche da solo, a giustificare il ricorso al metodo extracontabile previsto dall'art. 39 del d.P.R. 600/1973. Non è necessario che la documentazione sia rinvenuta direttamente presso il contribuente, essendo sufficiente che sia trovata presso un terzo con cui egli intrattiene rapporti di clientela e che sia riferibile alla sua attività.
Norme richiamate
Art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
metodo accertativo extracontabile
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando gli elementi disponibili, tra cui una contabilità parallela, rendono inattendibile la contabilità ufficiale. Il ritrovamento di tale contabilità può costituire da solo un elemento presuntivo sufficiente, anche se avvenuto presso un terzo.
Massime di principio
- Una contabilità parallela costituisce un grave elemento presuntivo di inattendibilità della contabilità ufficiale e può legittimare l'accertamento extracontabile.
- Il valore probatorio della documentazione non dipende necessariamente dal luogo in cui essa viene rinvenuta: anche documenti trovati presso clienti o altri terzi possono essere utilizzati se collegati al contribuente.
- Non è sempre necessario che l'Amministrazione fornisca ulteriori riscontri autonomi quando la contabilità parallela è genuina, riferibile al contribuente e idonea a evidenziare ricavi o operazioni non dichiarati.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare concretamente l'autenticità, la riferibilità o il contenuto della contabilità parallela, non limitandosi a eccepire che essa sia stata rinvenuta presso un terzo.
- La possibilità di utilizzare il metodo extracontabile non esonera comunque l'Amministrazione dall'indicare gli elementi posti a base dell'accertamento e dal motivare il collegamento tra la documentazione rinvenuta e il contribuente.
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