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Sentenza

Sentenza n. 275/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 75/24 emessa e pubblicata il 29.2.2024 dal Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, notificata all'Amministrazione in data 8.3.2024, non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, giudice del lavoro, n. 75/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso dell'udienza camerale ha dichiarato che l'Amministrazione aveva successivamente ottemperato al giudicato, chiedendo tuttavia la condanna alle spese processuali, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta integrale ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali, quantificate in euro 1.000,00 oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione della domanda giudiziale. La sentenza ordina inoltre all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, se la necessità del giudizio è stata determinata dalla precedente inerzia amministrativa.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, l'amministrazione può essere condannata alla rifusione delle spese e al rimborso del contributo unificato sostenuti dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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