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Sentenza

Sentenza n. 6324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202405292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di esonero dal corso formativo e di proscioglimento dalla ferma quadriennale per inidoneità psico-fisica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato il giudizio di inidoneità fondato sulla diagnosi di elementi di disturbo dell’adattamento con ansia e sull’attribuzione del profilo sanitario PS4. Ha dedotto l’omessa valutazione della documentazione medico-specialistica, anche proveniente da strutture pubbliche, attestante la piena idoneità psichica; l’insufficienza e l’apparenza della motivazione della sentenza di primo grado; il travisamento dei fatti, il difetto e l’insufficienza dell’istruttoria, l’errore nel metodo di accertamento e la disparità di trattamento. Ha valorizzato, inoltre, precedenti giudizi di idoneità espressi da commissioni mediche di altre Forze armate e il successivo servizio prestato nell’Aeronautica Militare. In appello ha anche chiesto, in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, integrando la motivazione lacunosa della sentenza di primo grado. Ha rilevato che la documentazione medica prodotta dall’appellante, pur non espressamente menzionata dal TAR, era stata esaminata nel procedimento amministrativo, poiché puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato. Tali certificazioni sono state ritenute superate dagli ulteriori certificati di malattia collegati alle assenze dal corso e dal colloquio clinico specialistico svolto dall’organo sanitario militare con la partecipazione del medico consulente del ricorrente. Il giudice ha affermato che l’accertamento dell’idoneità militare spetta esclusivamente agli organi sanitari competenti secondo la disciplina speciale e che il giudice amministrativo, nonché il consulente tecnico o il verificatore, non possono sostituire nel merito le valutazioni tecnico-sanitarie dell’amministrazione. Le certificazioni di parte e i precedenti giudizi di idoneità non sono vincolanti. L’attuale impiego nell’Aeronautica e gli esiti positivi di successivi controlli medici sono sopravvenuti rispetto al provvedimento impugnato e non possono incidere sulla sua legittimità originaria; inoltre, l’idoneità al servizio militare e quella ai servizi di navigazione aerea sono disciplinate separatamente. La diagnosi rilevata, pur potendo essere intermittente e correlata a periodi di stress, era stata ritenuta compatibile con una limitazione significativa nell’assolvimento dei compiti militari. La richiesta di verificazione o CTU è stata quindi disattesa. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 640 d.lgs. 66/2010

    specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio militare

    L’idoneità psico-fisica degli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate deve essere accertata secondo la disciplina speciale prevista dall’ordinamento militare e dagli atti attuativi ministeriali, senza applicazione di criteri sostitutivi estranei a tale sistema.

  • art. 580 d.P.R. 90/2010

    l’accertamento dell’idoneità al servizio militare è effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisico-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari

    La competenza per l’accertamento sanitario dell’idoneità militare appartiene agli organi sanitari militari competenti.

  • art. 582, lett. r3, d.P.R. 90/2010

    i disturbi dell’adattamento, se tali da limitare significativamente il soggetto nell’assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare, sono causa di non idoneità al servizio militare

    Il disturbo dell’adattamento determina l’inidoneità quando, secondo l’accertamento sanitario, limita significativamente l’assolvimento dei compiti militari.

  • d.m. 4 giugno 2014

    la documentazione sanitaria autenticata, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per il giudizio medico legale, ma non è vincolante e non prevale rispetto agli accertamenti effettuati dai competenti organi sanitari

    La documentazione sanitaria pubblica può essere utilizzata dagli organi sanitari militari, ma non vincola il giudizio medico-legale né prevale sugli accertamenti direttamente svolti dagli organi competenti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio militare rientra nella competenza tecnico-sanitaria esclusiva degli organi individuati dalla disciplina dell’ordinamento militare; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione, né può farlo il consulente tecnico d’ufficio o il verificatore.
  • La documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, le certificazioni di parte e i pareri pro veritate costituiscono elementi valutabili dagli organi sanitari militari, ma non sono vincolanti e non prevalgono automaticamente sugli accertamenti specialistici direttamente svolti dall’amministrazione.
  • Il disturbo dell’adattamento costituisce causa di non idoneità al servizio militare quando, secondo una valutazione tecnico-sanitaria adeguatamente fondata, sia tale da limitare significativamente l’assolvimento dei compiti militari; non è necessario che la diagnosi integri una patologia permanente.
  • I successivi giudizi di idoneità, l’impiego in altra Forza armata e gli esiti favorevoli di controlli medici successivi sono elementi sopravvenuti che, di regola, non incidono sulla legittimità originaria del provvedimento di inidoneità adottato in precedenza.
  • L’idoneità al servizio militare e l’idoneità a specifici servizi o mansioni disciplinati da autonome disposizioni regolamentari non sono necessariamente sovrapponibili; un giudizio favorevole riferito a una diversa tipologia di servizio non dimostra, da solo, l’illegittimità del giudizio di inidoneità militare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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