Cassazione Civile, Ordinanza n. 06763/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia del ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché la controparte non ha aderito alla rinuncia, ha altresì condannato il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio di cassazione era stato proposto contro una sentenza del Tribunale di Milano. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando la cessata materia del contendere. La procedura controricorrente non risulta aver aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in difetto di adesione della controparte, il ricorrente che ha dato causa alla prosecuzione del processo è condannato alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la rinuncia non è accettata dalla controparte, il giudice può comunque pronunciare sulle spese, ponendole a carico del rinunciante.
- La mancata adesione alla rinuncia impedisce di considerare consensualmente definito il giudizio, ma non preclude la declaratoria di estinzione per rinuncia unilaterale.
Come è indicizzato
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